Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 39
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

RGL n. 4582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/01/2025 nella causa n. 4582/2024 RGL, promossa da:
, c.f. ;
Parte_1 C.F._1
, c.f. ;
Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3 tutte assistite dagli avvocati GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO
GANCI e NICOLA ZAMPIERI
PARTI RICORRENTI contro

, c.f. , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO,
CHIARA COPPOLINO ed ELISA CESARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta elettronica del docente

1. le ricorrenti affermano di aver lavorato come docenti in forza di contratti
a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;

2. le ricorrenti affermano esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti
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a tempo indeterminato, ed agiscono per ottenere la condanna del
alla messa a disposizione: CP_1
o quanto a dell'importo di Parte_1
€ 1.000;

o quanto a dell'importo di € 500;
Parte_2
o quanto a dell'importo di € 500;
Parte_3
Importi tutti pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;

4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
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inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
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