Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 9422
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Muro
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16.7.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Gi ha riservato in decisione con il termine di gg. 30;
il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2023, la sign.ra – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. in data Controparte_1
31.1.1976 dal quale nascevano (25.7.1976), (4.5.1979) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.1.1994) – deduceva: con sentenza n. 418/2022 pubbl. il 13/01/2022, il Tribunale di Napoli statuiva come di seguito:
1- Dichiara la contumacia di ;
2- pronuncia la Controparte_1 separazione personale dei coniugi , e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.;
3- Rigetta la domanda di CP_1 addebito formulata dalla ricorrente;
4 - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento del figlio
nella misura di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con Per_3 adeguamento Istat da novembre 2022;
5- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7 parte II Registro atti di matrimonio anno
1976);
7- Spese non ripetibili. Dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta in data 05/12/2018, sono trascorsi circa tre anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
chiede: la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) confermare, per quanto concerne il
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mantenimento del figlio la somma di euro 250/00 mensili stabilita Persona_4 con sentenza n. 418/2022, in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente (le altre figlie, ed , sono coniugate con altro nucleo Per_1 Per_2 familiare);
b) sull'Affidamento: nessuna limitazione al diritto di visita, restando però a vivere con residenza privilegiata presso la madre, nella sua abitazione sita in Procida
(Na) alla via Ottimo n. 18. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. c) sul mantenimento della sig.ra Parte_1
. La ricorrente è priva di occupazione, con un'età che non permette di riuscire a
[...] trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Nella fattispecie in esame, la ricorrente rappresenta inconfutabilmente il coniuge economicamente più debole, priva di reddito, che ha rinunciato completamente alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli (…) d) Si ricorda che la domanda di separazione è conseguenza dell'inesorabile venir meno dell'affectio coniugalis a causa delle gravi violazioni dei doveri nascenti dl matrimonio da parte del resistente. Inutili gli innumerevoli tentativi effettuati dalla sig.ra Parte_1 di salvare il matrimonio nell'interesse supremo del bene familiare. Nella fattispecie in esame, siamo di fronte alla totale mancanza di assistenza morale e materiale, nonchè violazione ripetuta dell'obbligo di fedeltà, culminato con l'abbandono del tetto coniugale. Cosa più grave, i continui maltrattamenti sfociati in violenza verso il coniuge. (…) Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge.
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, in assenza del resistente, il Presidente confermava il contributo al mantenimento a carico del resistente per il figlio e Per_3 nulla statuiva sulla domanda di assegno divorzile, precisando che la stessa sarebbe stata oggetto di più completa istruttoria. Il resistente restava contumace.
In fase istruttoria, il procuratore della ricorrente si è riportato al ricorso e non ha chiesto la concessione dei termini per articolare richieste istruttorie ritenendo che la documentazione agli atti allegata fosse idonea a supportare le sue richieste.
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 418/2022 passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla va statuito sull'affido di – come richiesto dalla ricorrente, essendo lo Per_3 stesso maggiorenne, come già statuito in sede di separazione. Avuto riguardo alla domanda di mantenimento di – che è nato nel 1994 ed ha Per_3
30 anni – la ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento statuito in sentenza di separazione a carico del padre assumendo che il ragazzo non è ancora autonomo, vive presso di lei ed è in cerca di lavoro.
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Il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020;
Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016;
Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva
l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che