Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 585

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 585
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 585
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott.ssa G S Presidente dott.ssa E S Giudice dott.ssa B B Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 23/07/2024, al n. 2752/2024 V.G. e promossa da
nata a Ciudad Habana (CUBA) il 21/11/1987 Parte_1
e residente in Cornedo Vicentino (VI) in Viale Trieste n. 39 – Int. 3,
CF. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. E B del Foro di Vicenza
e
nato ad Arzignano (VI) l'11/01/1981 e residente in Castelgomberto (VI) in Contrada CP_1
Tezzati n. 4/A,
CF. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. G A del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento del figlio nato a Valdagno
[...] Per_1
(VI) il 4/03/2023, la determinazione dei tempi e delle modalità di visita da parte dei genitori, la determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a , in quanto convivente con il Parte_1
figlio minore . Per_1
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.


P.Q.M

.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:

1.Dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa che Per_1
provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità e dichiararsi che il figlio verrà collocato presso l'abitazione in comodato d'uso gratuito alla madre sita in Cornedo Vicentino
(VI), Viale Trieste n. 39, con la quale già attualmente convive e conviverà. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative
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