Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 14
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Testo completo
N. 1903/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 20 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 1903 dell'anno 2023
T R A
PP CH nato a [...] il [...] (c.f: [...]) residente in [...], rappresentato e difeso in forza di documentazione in atti dall'Avv. PP Dellosso (c.f: [...]) ed elettivamente domiciliato in Taranto
alla via Ciro Giovinazzi 70 come da documentazione in atti;
Appellante, appellato in via incidentale
C O N T R O
AD IS (CF: [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Laudadio (CF:
[...]), elettivamente domiciliata in Taranto al Corso Italia 304 presso
quest'ultimo come da documentazione in atti;
Appellata, appellante in via incidentale
Ove all'udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
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127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi
degli artt. 189 cpc, come novellato dal DLvo 149/2022, e 127ter cpc.
Svolgimento del processo
I.- Con l'atto introduttivo del giudizio CH PP evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto
NA IS, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
2820,00 a titolo di ristoro del danno assertivamente patito all'immobile di sua proprietà per causa
del sovrastante immobile della convenuta;
in via subordinata chiedeva la condanna di essa convenuta
al pagamento in proprio favore della somma di € 2200,00 a titolo di risarcimento dei danni alla propria
abitazione, oltre alla condanna della convenuta alla esecuzione di lavori di manutenzione del proprio
terrazzino quantificati in euro 600,00.
Costituitasi la convenuta NA IS contestava la domanda chiedendone il rigetto. Chiedeva in
via riconvenzionale di accertare la vera origine dei danni lamentati dall'attore, e che il terrazzino
posteriore di sua proprietà era in uso esclusivo all'attore di cui chiedeva la condanna al pagamento
delle somme necessarie al ripristino ed esecuzione di lavori idonei a contrastare le infiltrazioni ,
stimati in euro 3262,00 oltre al rimborso delle spese di A.T.P.;
in via subordinata chiedeva la
riduzione della domanda attrice oltre al rimborso delle spese di lite.
Con sentenza n. 477/2023 emessa in data 14 febbraio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il
numero 6327/2021 r.g., il Giudice di Pace di Taranto così decideva:
“1) accoglie la domanda di CH PP per quanto di ragione e condanna NA IS al
pagamento nei confronti di CH PP della somma di euro 1.100,00;
2) condanna CH PP al pagamento in favore di NA IS della somma di euro
300,00;
3) compensa le spese e competenze di lite del procedimento di ATP e del presente giudizio.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Il Consulente ha accertato le cause delle infiltrazioni nell'innesto di un pluviale posto sul terrazzino
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del piano superiore in corrispondenza dei vani sottostanti danneggiati. L'innesto di tale pluviale non
risultava correttamente sigillato e impermeabilizzato tanto da favorire la permeazione delle acque
piovane sino alla proprietà sottostante. Il CTU ha escluso cause endogene dei danni riscontrati. Il
CTU indicava in euro 2.200,00 la somma necessaria per il ripristino dell'immobile dell'attore e in
euro 600,00 la somma necessaria per i lavori di impermeabilizzazione nella proprietà NA. In
odine alla ripartizione delle spese si ritiene che vadano divise tra le parti poiché i danni sono stati provocati dall'imbocco del pluviale che rientra tra le parti comuni dell'edificio in quanto serve all'uso e al godimento di tutti i condòmini per cui le spese per la riparazione o sostituzione vanno
poste a carico anche dei condòmini delle proprietà sottostanti. Per tutte le spese relative alle lavorazioni attinenti il rifacimento dei pluviali non si applica il regime di cui all'art. 1126 che
disciplina solo le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso. Da ciò discende che
entrambe le parti in causa sono responsabili della manutenzione dei pluviali. Inoltre nel caso che ci
occupa il terrazzino sovrastante l'immobile dell'attore ove è inserito il pluviale, si deve qualificare
balcone incassato poiché non sporge dal prospetto della facciata e funge da solaio della proprietà
di CH PP che è anche tenuto alla manutenzione dello stesso . Per quanto sopra, compete
a CH PP la somma di euro 1.100,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti. La domanda
riconvenzionale deve essere accolta con condanna dell'attore al pagamento in favore di NA
IS della somma di euro 300,00. Le spese e competenze di lite del procedimento di A.T.P. e de
presente giudizio sono compensate.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello CH PP rassegnando le seguenti
conclusioni:
“a) in riforma della sentenza di primo grado numero 477/2023 depositata il 28.02.2023 nel
procedimento di primo grado iscritto al numero 6327/2021, notifica a mezzo pec in data 02.03.2023,
condannare NA IS al pagamento in favore del dott. CH PP della complessiva
somma di Euro 2.820,00 a titolo risarcitorio per le causali di cui alla premessa dell'atto di citazione,
ossia sia a titolo di danni (2.220,00) che di costo per le riparazioni (600,00) come da CTU;
b) In via
subordinata, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 2.220,00 a titolo di danni
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subiti dall'istante per i lavori di ripristino della propria abitazione, oltre alla condanna della stessa
convenuta ad eseguire a sua cura e spese il ripristino del proprio terrazzino, attraversi i rimedi
indicati dal CTU, Ing, Graziano LO a pag. 23 della propria relazione tecnica, quantificati nella
misura di Euro 600,00;
c) Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali del doppio
grado di giudizio nonché quelle di accertamento tecnico preventivo, del costo della CTU sopportato
dall'istante, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”
A sostegno delle richieste così argomentava l'appellante:
“In questo caso, vi è prova della riconducibilità del danno al fatto esclusivo del proprietario il quale
nel corso degli anni non ha provveduto, né ha dimostrato, di aver eseguito alcuna manutenzione sull'imbocco dello scarico delle acque meteoriche per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (pulizia, manutenzione ordinaria per evitare lo scollamento dell'imbocco), aggravate dall'abbandono della
villa nel periodo invernale, con formazione di accumuli di fogliame che intasava lo scarico facendo
percolare l'acqua piovana all'interno dell'abitazione dell'appartamento sottostante di proprietà
dell'attore. Il c.d. balcone incassato, di cui il pavimento del balcone funge da calpestio per il proprietario dell'appartamento superiore, deve essere custodito e mantenuto con cura poiché deve
considerarsi come se fosse un semplice prolungamento del suo pavimento
di casa, esposto agli agenti atmosferici. La inerzia della convenuta nella manutenzione la costringe
a risarcire il proprietario dell'appartamento sottostante per i danni che sono la conseguenza di
questa scarsa manutenzione, come nel caso in questione. La convenuta ha illecitamente tollerato
l'ammaloramento dello scarico delle acque, non ha curato la relativa pulizia durante il periodo
invernale, nè segnalato a chicchessia tale degrado, con conseguente sua responsabilità, ex art. 2051
c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – del dott. CH, del tutto estraneo sia alla manutenzione che al controllo in concreto esercitabile…..”
[Del resto, non compare nessuna titolarità e nessuna responsabilità manutentiva su quel "vano
aperto" o "terrazzino interno ", che dir si voglia, in capo a PP CH né a livello catastale nè
a livello dei rispettivi titoli notarili di acquisto delle due proprietà immobiliari in questione. Tale
eloquente silenzio giuridico è riscontrato, sul piano concreto, dalla totale carenza di facoltà di
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accesso da parte dell'istante: nessuna chiave fu mai consegnata alla famiglia CH e nessun invito
a controllare lo stato del terrazzino interno in questione fu mai esercitato da alcuno. Del resto, nulla
di tutto ciò il dott. CH avrebbe mai potuto fare, dal momento che ciascuna di dette azioni avrebbe
comportato l'accesso "all'interno" della abitazione della convenuta, stante la conformazione, per
l'appunto" interna", del ripetuto terrazzino. In questo caso, la responsabilità per danni da
infiltrazioni prodotte dal balcone c.d. incassato o di uso esclusivo va collocata nell'ambito di
operatività dell'articolo 2051 del codice civile, avuto riguardo alla posizione del soggetto che ha
l'uso esclusivo e alla sua colpevole inerzia. Si sarebbe potuto configurare una concorrente
responsabilità del condominio, e non del dott. CH, peraltro, nel caso in cui l'amministratore
avesse omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi
dell'articolo 1130, comma 1, n. 4, del c..c, ovvero nel caso in cui l'assemblea non avesse adottato le
determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi
dell'articolo 1135, comma 1, n. 4, del c.c., qualora il Condominio fosse stato informato dal custode
dell'abitazione della relativa problematica. Di tanto non vi è alcuna prova! Mentre, chi ha l'uso
esclusivo del balcone c.d. incassato in rapporto alla copertura dell'appartamento sottostante si trova
in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l'uso esclusivo, dall'altro
lo costituisce custode della superficie del balcone e del suo prolungamento con il conseguente
insorgere a suo carico di una responsabilità ex articolo 2051 del c.c.. E' dunque assolto l'onere
probatorio che consente di riferire in via esclusiva