Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 161
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Testo completo
N. R.G. 22287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato all'esito dell'udienza in data 20.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 22287/2023 R.G. proposta da:
d.i. AR G&G di LL CE (partita IVA 09754350016 - codice fiscale [...]), in persona del titolare Sig. LL CE, corrente in Torino, Via G. Durando n. 10, ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Palumbo (codice fiscale [...]), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione del 13.11.2019. APPELLANTE Contro
EN S.p.A. (P.iva 01333550323 - Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00320160237), in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, con sede in Trieste (TS), Via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194, presso lo studio dell'Avv. Luca Procacci (C.F. [...]), che la rappresenta e difende per procura alle liti, APPELLATA e nei confronti di
OI LA RAZVA, residente in [...]
APPELLATO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONE DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1705/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino l'8.05.2023, depositata in cancelleria il 15.05.2023 e mai notificata, ed in sua riparazione, richiamata ogni difesa, istanza istruttoria, e domanda proposta nel primo grado del presente giudizio, in via istruttoria:
ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova tenorizzati ai numeri da 1 a 6 delle premesse in fatto di cui all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Torino, da intendersi preceduti dall'espressione “vero”, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova per testimoni sul capitolo dedotto nelle note scritte per l'udienza del 14.02.2020, con i testimoni ivi indicati;
nel merito: in via principale:
accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. OI CO VA;
condannare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 145 DLT 209/2005, la EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla AR G&G di LL CE, cessionaria del credito nei suoi confronti vantato dal sig. AU AN, a titolo di risarcimento dei danni tutti dal medesimo patiti in seguito ed a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 4.044,36;
ovvero la somma veriore, così come verrà accertata in corso di causa;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio;
PER PARTE APPELLATA
In via principale Confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese. In via subordinata. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso con esclusione dell'IVA sia in punto capitale che in punto spese di lite. Con compensazione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di riaprire una fase istruttoria Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor LL CE nella qualità di titolare della ditta individuale AR G&G corrente in Torino il 22.11.2019 ha evocato in giudizio la EL PA al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € 4.044,36 derivante dalla cessione in proprio favore del credito, effettuata dal signor AU AN quale proprietario del veicolo DACIA tg. FC*717*PS. Il credito indennitario ceduto, secondo la narrativa attorea, è sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a tamponamento della predetta propria autovettura asseritamente provocato in data 26.6.19 dal veicolo MW targato DM143FM, nell'occasione condotto dal proprietario OI CO VA, sinistro in relazione al quale i conducenti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente modulo CAI. La ditta attrice, a seguito della suddetta cessione di credito ha chiesto di veder riconosciuta la propria condizione di creditrice cessionaria ed ha in tale veste agito per il pagamento in suo favore dell'indennizzo nella misura indicata. Si è costituita in primo grado la compagnia assicurativa convenuta la quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva della AR, dovendo la scrittura intercorsa tra il AU e l'odierna attrice essere considerata non già una cessione di credito bensì un “accordo conservativo e pagamento diretto al riparatore”, ed inoltre e comunque la nullità di tale asserita cessione per indeterminatezza delle ragioni creditorie. Nel merito - per quel che qui ancora rileva - la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova di verificazione del sinistro, che nella prospettazione attorea sarebbe costituita e poggerebbe esclusivamente sul modulo CAI, la cui portata indiziaria era da ritenersi vanificata dalle risultanze di perizia cinematica affidata a proprio incaricato;
accertamento dal quale era emersa incompatibilità dei danni rilevati sui due veicoli con la dinamica del sinistro contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole. Contestata infine la quantificazione operata nel preventivo prodotto con la citazione, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. Dopo alcuni rinvii per consentire l'integrità del contraddittorio (ed anche in ragione e concomitanza con la sospensione dell'attività giudiziaria per la nota vicenda pandemica), senza alcuna ulteriore attività - ed in particolare omessa qualsiasi decisione e/o incombente istruttorio - la causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza 15.5.2022 n. 1705, con la quale la domanda attorea è stata rigettato nel merito, con condanna dell'attore alle spese di lite, avendo il giudicante attribuito rilievo determinante alle risultanze (ampiamente richiamato in sentenza) della detta perizia affidata ante causam a fiduciario dell'assicurazione convenuta,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato all'esito dell'udienza in data 20.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 22287/2023 R.G. proposta da:
d.i. AR G&G di LL CE (partita IVA 09754350016 - codice fiscale [...]), in persona del titolare Sig. LL CE, corrente in Torino, Via G. Durando n. 10, ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Palumbo (codice fiscale [...]), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione del 13.11.2019. APPELLANTE Contro
EN S.p.A. (P.iva 01333550323 - Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00320160237), in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, con sede in Trieste (TS), Via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194, presso lo studio dell'Avv. Luca Procacci (C.F. [...]), che la rappresenta e difende per procura alle liti, APPELLATA e nei confronti di
OI LA RAZVA, residente in [...]
APPELLATO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONE DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1705/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino l'8.05.2023, depositata in cancelleria il 15.05.2023 e mai notificata, ed in sua riparazione, richiamata ogni difesa, istanza istruttoria, e domanda proposta nel primo grado del presente giudizio, in via istruttoria:
ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova tenorizzati ai numeri da 1 a 6 delle premesse in fatto di cui all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Torino, da intendersi preceduti dall'espressione “vero”, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova per testimoni sul capitolo dedotto nelle note scritte per l'udienza del 14.02.2020, con i testimoni ivi indicati;
nel merito: in via principale:
accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. OI CO VA;
condannare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 145 DLT 209/2005, la EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla AR G&G di LL CE, cessionaria del credito nei suoi confronti vantato dal sig. AU AN, a titolo di risarcimento dei danni tutti dal medesimo patiti in seguito ed a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 4.044,36;
ovvero la somma veriore, così come verrà accertata in corso di causa;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio;
PER PARTE APPELLATA
In via principale Confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese. In via subordinata. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso con esclusione dell'IVA sia in punto capitale che in punto spese di lite. Con compensazione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di riaprire una fase istruttoria Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor LL CE nella qualità di titolare della ditta individuale AR G&G corrente in Torino il 22.11.2019 ha evocato in giudizio la EL PA al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € 4.044,36 derivante dalla cessione in proprio favore del credito, effettuata dal signor AU AN quale proprietario del veicolo DACIA tg. FC*717*PS. Il credito indennitario ceduto, secondo la narrativa attorea, è sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a tamponamento della predetta propria autovettura asseritamente provocato in data 26.6.19 dal veicolo MW targato DM143FM, nell'occasione condotto dal proprietario OI CO VA, sinistro in relazione al quale i conducenti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente modulo CAI. La ditta attrice, a seguito della suddetta cessione di credito ha chiesto di veder riconosciuta la propria condizione di creditrice cessionaria ed ha in tale veste agito per il pagamento in suo favore dell'indennizzo nella misura indicata. Si è costituita in primo grado la compagnia assicurativa convenuta la quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva della AR, dovendo la scrittura intercorsa tra il AU e l'odierna attrice essere considerata non già una cessione di credito bensì un “accordo conservativo e pagamento diretto al riparatore”, ed inoltre e comunque la nullità di tale asserita cessione per indeterminatezza delle ragioni creditorie. Nel merito - per quel che qui ancora rileva - la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova di verificazione del sinistro, che nella prospettazione attorea sarebbe costituita e poggerebbe esclusivamente sul modulo CAI, la cui portata indiziaria era da ritenersi vanificata dalle risultanze di perizia cinematica affidata a proprio incaricato;
accertamento dal quale era emersa incompatibilità dei danni rilevati sui due veicoli con la dinamica del sinistro contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole. Contestata infine la quantificazione operata nel preventivo prodotto con la citazione, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. Dopo alcuni rinvii per consentire l'integrità del contraddittorio (ed anche in ragione e concomitanza con la sospensione dell'attività giudiziaria per la nota vicenda pandemica), senza alcuna ulteriore attività - ed in particolare omessa qualsiasi decisione e/o incombente istruttorio - la causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza 15.5.2022 n. 1705, con la quale la domanda attorea è stata rigettato nel merito, con condanna dell'attore alle spese di lite, avendo il giudicante attribuito rilievo determinante alle risultanze (ampiamente richiamato in sentenza) della detta perizia affidata ante causam a fiduciario dell'assicurazione convenuta,
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