Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 679

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 679
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 679
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8851/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._1
a Casalecchio in via Fausto Coppi n. 8 e
nato a [...] il [...], c.f. entrambi resistenti a CP_2 C.F._2
Casalecchio (BO) in via Fausto Coppi n.8,
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 10-9-2024
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
Il Tribunale, vista la domanda cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
congiuntamente depositata da entrambi i coniugi con ricorso del 18 luglio 2024 ,
Preso atto delle note di trattazione scritta depositate all'udienza cartolare del 3.12.24, dalle quali è
emerso che le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non riconciliarsi;

-rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 3 ottobre 2001 a Napoli
(NA) iscritto nel registro degli atti di detto Comune al n. 85 parte 2 serie A - anno 2001, optando
per il regime patrimoniale della separazione dei beni;

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-rilevato che dall'unione coniugale è nato l'unico figlio nato a [...] il Persona_1
21/03/08;

-visto che gli atti sono stati tempestivamente comunicati al PM
-visto che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse del minore;

Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno
chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale
pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato
all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive
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