Trib. Pordenone, sentenza 22/03/2024, n. 210
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Testo completo
N. 2338 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M P C P.
Dott. G C Giudice relatore
Dott. C I R Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.12.2023 da
1) nata a Lachen (Svizzera) il 26.12.1965 e residente a Fontanafredda Parte_1
(PN), via F. Baracca n.29, (C.F. C.F._1 con l'Avv. A C presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato a Pordenone il 19.09.1960 e residente a Fontanafredda (PN), Parte_2 via F. Baracca n.29, (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. G P presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Quirino (PN) in data 19.5.1990
(anno 1990, parte 2, serie A, numero 2) in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
n. il 04.05.1995 Persona_1
n. il 22.09.1998 a Pordenone Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.12.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
1
3) A regolazione dei reciproci rapporti economici-patrimoniali tra loro esistenti, i ricorrenti convengono di effettuare le seguenti attribuzioni patrimoniali, precisando che le stesse sono elementi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
A) TRASFERIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI:
Quale patto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
[...]
trasferisce a il veicolo targato EG803KG, mentre Parte_2 Parte_1 Parte_1 trasferisce a il veicolo targato FC938CC, che sono stati acquistati in
[...] Parte_2 regime di comunione legale e alle quali viene attribuito, ai fini del trasferimento, rispettivamente il valore di € 8.700,00 e di 15.000,00. Viene concordata una differenza di valore tra i veicoli di €
3.150,00, che verrà corrisposta da parte del signor a favore della moglie nei Pt_2 Parte_1 termini e modi separatamente pattuiti.
Ognuno provvederà alle relative formalità e spese di trasferimento per l'auto che ha in uso entro
60 giorni dall'omologa della separazione, con obbligo del venditore di prestare ogni consenso eventualmente richiesto e dell'acquirente di dotare il mezzo di propria copertura assicurativa.
B) TRASFERIMENTO