Trib. Patti, sentenza 23/05/2024, n. 637
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata alle ore 11:20 la causa civile iscritta al n. 1710/2016 R.G.
Nessuno è comparso per l'appellante.
È comparso, per l'appellata, l'avv. EMILIANO AMADORE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la vittoria dei compensi e precisa che la parte assistita è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che è stata presentata istanza di liquidazione.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
La parte comparsa discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso
l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1710/2016 R.G.
TRA
POSTE VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazzale Konrad Adenauer n. 3 (c.f. 07066630638), elettivamente domiciliata in Brolo, via
Leonardo da Vinci n. 5, presso il recapito professionale degli avv.ti Luigi Gasparini e
Mariateresa Avitabile che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
QU NA, nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emiliano Amadore che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 4 ottobre 2016 ST IT S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 24/2016 con cui il Giudice di Pace di Naso l'aveva condannata al pagamento in favore di VA QU della somma di € 1.833,00 – oltre interessi e spese – a titolo di liquidazione di 1/3 del premio assicurativo relativo alle polizze n. 50002289432 e n. 50002289407 sottoscritte il 18 giugno 2004 dal defunto padre Giuseppe e di cui la stessa era uno dei beneficiari.
2
Nella resistenza di VA QU, costituitasi con comparsa del 28 dicembre
2016, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 9 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.). Dopo alcuni differimenti resi necessari per organizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. È pacifico che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni
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