Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2024, n. 1519
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 335/2024 promossa da
FA PE, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.02.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120230001711258000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia per insussistenza della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio l'INPS, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
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Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047/1957, “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”;
a seguire, l'art. 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti
i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente