Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 74
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 7886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
DE IU ([...]), nata a [...] il 29 ottobre
1979 con l'avv. Elvira Veronica Rabuazzo;
contro
Cioccolove di CE VA G (0508379087), con l'avv. Luca Massari;
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (00818570012), con l'avv.
Antonino Lanza.
***
La sig.ra DE ha chiesto al Tribunale di condannare la società denominata
“Cioccolove di CE VA G.” a pagarle una somma pari (indicativamente)
a Euro 20.981,50, asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali (in ispecie alla salute) e patrimoniali (spese mediche) riportati dalla stessa attrice in conseguenza di una caduta, avvenuta nella mattina dell'8 maggio 2021, su “pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato” posto all'interno dei locali commerciali della società (in Acireale, Corso delle
Province, 166).
A fondamento della domanda, tenuto anche conto di quanto emerge dal corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., la sig.ra DE ha prospettato nulla di più di quanto sopra indicato: “in data 08/05/21, alle ore 08:00 circa, in Acireale (CT), la sig.ra DE, mentre si trovava all'interno
1 dell'esercizio commerciale di C.so delle Province n. 166, di proprietà della società “Cioccolove di CE VA G.”, scivolava sul pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato pertanto rovinava a terra”.
La società si è – tardivamente – costituita e ha, da un canto, resistito alla domanda eccependo che la caduta è avvenuta per colpa esclusiva ovvero grandemente prevalente della stessa sig.ra DE, nonché, d'altro canto, chiesto di potere chiamare in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne dall'eventuale condanna.
Deserta la prima udienza, chiesti e assegnati alla seconda i termini prodromici alla cristallizzazione di thema decidendum e thema probandum, intervenuto volontariamente l'assicuratore per sostenere le ragioni di parte attrice (ma anche per sostenere l'insussistenza della copertura assicurativa), con ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2023 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa, già a livello di prospettazione “avuto riguardo alla scarna prospettazione complessivamente operata da parte attrice nell'atto introduttivo e comunque fino alla cristallizzazione del thema decidendum”.
Così, all'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande
e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, sì come recentemente avallate dalle SS. UU. della S. c. (sent. del
30 giugno 2022, n. 20943):
- “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare,
2 dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
DE IU ([...]), nata a [...] il 29 ottobre
1979 con l'avv. Elvira Veronica Rabuazzo;
contro
Cioccolove di CE VA G (0508379087), con l'avv. Luca Massari;
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (00818570012), con l'avv.
Antonino Lanza.
***
La sig.ra DE ha chiesto al Tribunale di condannare la società denominata
“Cioccolove di CE VA G.” a pagarle una somma pari (indicativamente)
a Euro 20.981,50, asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali (in ispecie alla salute) e patrimoniali (spese mediche) riportati dalla stessa attrice in conseguenza di una caduta, avvenuta nella mattina dell'8 maggio 2021, su “pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato” posto all'interno dei locali commerciali della società (in Acireale, Corso delle
Province, 166).
A fondamento della domanda, tenuto anche conto di quanto emerge dal corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c., la sig.ra DE ha prospettato nulla di più di quanto sopra indicato: “in data 08/05/21, alle ore 08:00 circa, in Acireale (CT), la sig.ra DE, mentre si trovava all'interno
1 dell'esercizio commerciale di C.so delle Province n. 166, di proprietà della società “Cioccolove di CE VA G.”, scivolava sul pavimento bagnato, reso intrinsecamente pericoloso, poiché non segnalato né prontamente asciugato e delimitato pertanto rovinava a terra”.
La società si è – tardivamente – costituita e ha, da un canto, resistito alla domanda eccependo che la caduta è avvenuta per colpa esclusiva ovvero grandemente prevalente della stessa sig.ra DE, nonché, d'altro canto, chiesto di potere chiamare in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne dall'eventuale condanna.
Deserta la prima udienza, chiesti e assegnati alla seconda i termini prodromici alla cristallizzazione di thema decidendum e thema probandum, intervenuto volontariamente l'assicuratore per sostenere le ragioni di parte attrice (ma anche per sostenere l'insussistenza della copertura assicurativa), con ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2023 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa, già a livello di prospettazione “avuto riguardo alla scarna prospettazione complessivamente operata da parte attrice nell'atto introduttivo e comunque fino alla cristallizzazione del thema decidendum”.
Così, all'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti domande
e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, sì come recentemente avallate dalle SS. UU. della S. c. (sent. del
30 giugno 2022, n. 20943):
- “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare,
2 dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi