Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12401
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 36190/2023
R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Massimo e Marco Nappi, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Via Agri, n.1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Virginia CP_1
Fortunato, domiciliato in Roma, via Prenestina, n. 45
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato - in data 15.12.2023 - ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
18.12.2023) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della Sig. all'integrale riconoscimento Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nel contratto di apprendistato professionalizzante, al fine del calcolo degli aumenti periodici di anzianità e per l'effetto: a) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla Sig. la somma di Euro 3.554,75 a titolo di differenze retributive risultanti come Pt_1 dovute all'esito della rideterminazione dell'anzianità maturata, al fine degli aumenti periodici di anzianità a far data dal giorno dell'assunzione della ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti analiticamente richiamati nel conteggio allegato, e su ogni ulteriore emolumento a tal fine rilevante adeguamento dello scatto di anzianità e dell'incidenza sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti dal 1/10/2009 al 31/01/2021;
b) condannare la ad accantonare a favore del ricorrente a titolo di T.F.R. Controparte_2 la somma di Euro 275,10. c) il tutto oltre il danno per svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere, essendo scaduti per decorso del termine quinquennale alla data del 1.02.2016;
in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, limitare
l'eventuale condanna della convenuta sino al 24.10.2011.”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso deve trovare in parte accoglimento.
L'art. 19, L. n. 25/55 dispone:
“Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica
conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”. La Suprema Corte in tema ha affermato quanto segue:
“…è utile precisare che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47 comma, 3, ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con