Trib. Civitavecchia, sentenza 04/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 04/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 6
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2140 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Feoli, giusta procura speciale in atti;

- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Cozzella, giusta procura speciale in atti;

- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 novembre 2024 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato
e rassegnavano le conclusioni.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario il 16.02.2002 in Allumiere
(RM) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di CH – atto n. 7P2, S.B dell'anno 2002;

- che dalla loro unione erano nate le figlie gemelle e il Per_1 Per_2
28.05.2009;

- che in data 21.12.2017 il Tribunale di CH aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;

- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;

- che le parti avevano una occupazione lavorativa ed erano entrambe economicamente autonome;

- che le figlie si alternano nella frequentazione con i genitori in maniera paritaria;

- di essere stato immesso nel possesso della casa coniugale dal 23 settembre
2017.
Ciò dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento paritario delle stesse, il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione
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complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.12.2023 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava le conclusioni di controparte, deducendo:
- che aveva subito un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo della separazione;

- che la condizione reddituale del ricorrente era migliorata;

- che corrispondeva un canone per l'affitto della casa in cui viveva con le figlie di euro 400,00 al mese;

- che sosteneva ulteriori spese legate alle esigenze delle figlie che nelle more erano aumentate.
Ciò premesso, la resistente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le parti economicamente autonome, disponendo
l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso le abitazioni di ciascuna parte, come da calendario indicato e da applicarsi a settimane alterne, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro 500,00 complessivi al mese per la disparità economica esistente tra le parti e per le spese sostenute mensilmente per le minori, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie a favore della prole.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10.01.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e, in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 473 bis. 28