Trib. Genova, sentenza 02/10/2024, n. 2533
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Testo completo
R.G 9546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. P D Presidente rel.
Dott. P M G
Dott. C D G
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione n. 9546/2023 promosso da:
, C.F. , nata a RAPALLO (GE), Parte_1 C.F._1
il 06/08/1975, residente in VIA MORTERO 1 R, SANTA MARGHERITA
LIGURE (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
MABERINO FRANCESCA (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a MILANO Controparte_1 C.F._3
(MI), il 27/12/1980, residente in VIA MORTERO 1 R, SANTA MARGHERITA
LIGURE (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
FARINA CARLOTTA (C.F. ), che lo rappresenta e lo CodiceFiscale_4
difende, come da procura in atti
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Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 27/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di ;Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 27 giugno 2024 i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento cura e mantenimento dei figli ed in ordine alle questioni economiche e patrimoniali pendenti chiedendo che il Tribunale, verificata la non contrarietà a norme imperative e la rispondenza dell'accordo all'interesse superiore dei figli minori, voglia pronunciare la loro legale separazione omologando l'accordo raggiunto;rilevato che nel verbale di udienza del 27/06/2024 sottoscritto dalle parti sono riportate le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE
(GE) il 11/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
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apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I figli e sono affidati con modalità condivisa ai due genitori e Per_1 Per_2
risiederanno con la mamma nella casa di via Mortero 1 R in Santa Margherita Ligure che viene assegnata ex art 337 sexies c.c. unitamente alle pertinenze alla Sig. Pt_1
con tutti gli arredi ivi esistenti perché la abiti con i figli. A far data da luglio
[...]
2024 la Sig si farà carico di sostenere i costi delle utenze attive presso la casa ed Pt_1
il pagamento della tassa rifiuti;