Trib. Torino, sentenza 17/07/2024, n. 1325

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 17/07/2024, n. 1325
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1325
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo

RGL n. 5568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, ha pronunciato all'udienza del
17/05/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5568/2023 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BERTI, ALESSANDRO RE, PAOLO BAGNASCO, VALERIO VERONESI e FABIO
MUCCILLI
PARTE RICORRENTE

contro

:
, c.f. assistito dall'avv. GIUSEPPINA Parte_2 P.IVA_1
ISABELLA GIANOTTI
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
SOMMARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI ..................................................................... 2
MOTIVI DELLA DECISIONE ....................................................................... 3

1. L'oggetto del giudizio .................................................................... 3

2. Le norme applicabili ...................................................................... 5
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RGL n. 5568/2023

3. I fatti contestati e il giudicato penale - La sussistenza dei requisiti per
l'operatività del rimborso ...................................................................... 10

4. Il quantum oggetto di rimborso ..................................................... 11

5. Le spese di lite ............................................................................ 12

P.Q.M

. .................................................................................................. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Dichiarare tenuto e per
l'effetto condannare il a corrispondere al ricorrente il Parte_2 complessivo importo di € 21.091,97 o quell'altra somma veriore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale in cui è stato coinvolto, per tutte le ragioni descritte in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
Con il favore delle spese e degli onorari di lite, maggiorati del 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1 bis, di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
37/2018 oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Con sentenza esecutiva ex lege.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, Nel merito Richiamando i motivi espressi nel presente atto, respingersi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto - tanto nell' an che nel quantum - non ricorrendo i presupposti di legge.
In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari compresivi di oneri riflessi (in quanto dovuto), nella misura del 23,8% sull' imponibile ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005 - trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente, esente IVA e CPA, oltre rimborso spese forfettarie di legge
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MOTIVI DELLA DECISIONE


1. L'oggetto del giudizio

Il ricorrente , dipendente del dal 1980, da Parte_1 Parte_2 ultimo con mansioni di responsabile dell'impianto sportivo comunale “Trecate”, espone come, nel 2018, davanti al Tribunale di Torino sia stato aperto a suo carico il procedimento penale RGNR n. 23292/2017, nel quale era imputato del
reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 61 n. 9 c.p. perché, in qualità di dipendente presso la III Circoscrizione, con il ruolo di responsabile impianti sportivi nel plesso natatorio "Trecate", con artifizi e raggiri consistiti nel far apparire la sua presenza in servizio, contrariamente alla realtà, in particolare, con il raggiro di uscire dal luogo di lavoro senza effettuare la regolare timbratura, induceva in errore il Direttore della III
Circoscrizione di — Dr. nonché la sua diretta Pt_2 Persona_1 superiore gerarchica — Dr.ssa. , convincendoli di essere in Persona_2 regolare servizio mentre lo stesso era in realtà uscito dal luogo di servizio senza essere giustificato e non per ragioni lavorative. ln particolare, con gli artifizi e raggiri di cui sopra, simulava la presenza in ufficio nella data:
(1) 16.03.2017 dalle 09:20 alle 09:50 in si intratteneva nei giardini con Pt_2 il suo cane e poi lo portava a casa sua;

(2) 27.11.2017 dalle 09:23 alle 09:50 in si intratteneva nei giardini con Pt_2 il IL cane e poi lo portava a casa sua.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico
(segnatamente III Circoscrizione- Piscina "Trecate") e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e/o ad un pubblico servizio.
Fatto commesso il 16.03.2017 in (luogo sede di servizio) Pt_2
b) reato previsto e punito dagli artt. 55 quinquies D. Lvo 30 marzo 2001, n.
165 perché, in qualità di dipendente pubblico ed in particolare in qualità di responsabile impianti in servizio presso il plesso piscina "Trecate", con azione
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di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente la sua presenza in servizio — fuori dall'ufficio per l'espletamento di attività di servizio - mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza e/o comunque con modalità fraudolente. ln particolare in giornata lavorativa effettuava un'uscita dal posto di lavoro, dopo aver regolarmente attestato — mediante il passaggio del bridge personale (C.d. "strisciata") nell'apposito strumento rilevatore - l'uscita stessa, attestava falsamente l'uscita per l'effettuazione di cose personali alterando il sistema di rilevamento con l'inserimento fraudolento, prima della "strisciata" del badge, del codice relativo all'uscita per missione che in realtà sapeva non avrebbe svolto.”
Il ricorrente documenta che il procedimento penale a suo carico è stato definito dal Tribunale di Torino con sentenza n. 710 del 16 febbraio 2021, di assoluzione perché il fatto non sussiste, sentenza passata in giudicato;
lamenta il rifiuto dell'Amministrazione a rimborsargli la somma di € 21.091,97, pari alle spese e ai compensi sostenuti per la difesa nel procedimento penale, e introduce il presente giudizio per ottenere la condanna dell'Amministrazione comunale al rimborso della somma sopraindicata, che afferma essergli dovuto in base alla normativa contrattuale applicabile al rapporto di lavoro, trattandosi di procedimento in cui è incorso in relazione all'attività lavorativa svolta.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per procedere al rimborso delle spese legali;
afferma il che il diritto al rimborso delle spese Parte_2 di difesa in un procedimento penale in cui sia coinvolto un pubblico dipendente non sorgerebbe automaticamente in seguito alla sentenza di assoluzione, ma soltanto all'esito della positiva verifica della sussistenza di due distinti presupposti: il rapporto di stretta causalità tra fatti contestati e pubbliche funzioni del dipendenti e l'assenza di conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione.
Nello specifico, secondo la , il sig. non avrebbe diritto ad Controparte_1 Pt_1 alcun rimborso perché i fatti oggetto del procedimento penale che lo hanno
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visto coinvolto non sarebbero collegabili al puntuale svolgimento delle sue pubbliche funzioni e, comunque, evidenzierebbero la sussistenza di un conflitto di interessi tra il ricorrente e l'amministrazione.


2. Le norme applicabili

Il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti della CP_1
per la difesa in giudizi civili o penali è regolato da una pluralità di fonti
[...] contrattuali che si sono susseguite nel corso del tempo, in
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