Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 137
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (Avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
Per il Curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/1/2024, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Pt_1
la modifica delle condizioni di divorzio previste con sentenza n. 2519/2017, pubblicata il 27/10/2017
(doc. 3), con la quale il Tribunale di Verona ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente e il sig. in data 1/4/2008 alle seguenti condizioni: i) affido condiviso della CP_1
figlia minore (n. 11/12/2008) con collocamento prevalente presso la madre;
ii) visite padre- Per_1
figlia come da apposito calendario (i.e. weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica
1
pomeriggio) e iii) corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 a carico del padre in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto che il resistente, fatto salvo un iniziale periodo coincidente con la fase di divorzio, si è completamente disinteressato della figlia e nulla ha più corrisposto in suo favore a titolo di mantenimento. Questi ha, inoltre, manifestato un atteggiamento aggressivo sia nei riguardi della ricorrente sia nei confronti della minore con la quale si è rivelato svalutante.
In conclusione, la sig.ra ha chiesto: limitare la responsabilità genitoriale del padre così da Pt_1
consentire alla madre l'adozione di tutte le decisioni nell'interesse di o, in subordine, disporre Per_1
l'affido esclusivo della minore alla madre;
confermare il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio oltre rivalutazione Istat;
sospendere le visite padre-figlia.
Con decreto del 7/2/2024 il Tribunale ha nominato l'Avv. Pedersoli Battista curatore speciale della minore il quale, costituitosi con comparsa in data 18/5/2024, ha dedotto che “non vuole più Per_1 essere delusa né avere ulteriori rapporti con il padre”, mostrandosi altresì intenzionata a chiedere il cambio del cognome al fine di non avere più alcun legame con il padre biologico.
All'udienza del 19/6/2024 parte ricorrente ha chiesto di poter disporre autonomamente in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con riferimento all'imminente viaggio della minore negli
Stati Uniti;
in tale sede il giudice, rilevato il difetto della notifica, ne ha disposto la rinnovazione e ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.: “affida la minore
in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima Per_1 all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la minore (specie relative all'ambito scolastico, sanitario e in genere ai rapporti con la P.A.) ex art. 337 quater comma 3 c.c., nonché circa
l'effettuazione del soggiorno negli Stati Uniti in programma per la prima decade di settembre”.
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17/12/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e, confermati in via provvisoria i provvedimenti assunti ex art. 473-bis.15 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affidamento della minore
Quanto all'affidamento del figlio minore, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (Avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
Per il Curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/1/2024, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Pt_1
la modifica delle condizioni di divorzio previste con sentenza n. 2519/2017, pubblicata il 27/10/2017
(doc. 3), con la quale il Tribunale di Verona ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente e il sig. in data 1/4/2008 alle seguenti condizioni: i) affido condiviso della CP_1
figlia minore (n. 11/12/2008) con collocamento prevalente presso la madre;
ii) visite padre- Per_1
figlia come da apposito calendario (i.e. weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica
1
pomeriggio) e iii) corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 a carico del padre in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto che il resistente, fatto salvo un iniziale periodo coincidente con la fase di divorzio, si è completamente disinteressato della figlia e nulla ha più corrisposto in suo favore a titolo di mantenimento. Questi ha, inoltre, manifestato un atteggiamento aggressivo sia nei riguardi della ricorrente sia nei confronti della minore con la quale si è rivelato svalutante.
In conclusione, la sig.ra ha chiesto: limitare la responsabilità genitoriale del padre così da Pt_1
consentire alla madre l'adozione di tutte le decisioni nell'interesse di o, in subordine, disporre Per_1
l'affido esclusivo della minore alla madre;
confermare il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio oltre rivalutazione Istat;
sospendere le visite padre-figlia.
Con decreto del 7/2/2024 il Tribunale ha nominato l'Avv. Pedersoli Battista curatore speciale della minore il quale, costituitosi con comparsa in data 18/5/2024, ha dedotto che “non vuole più Per_1 essere delusa né avere ulteriori rapporti con il padre”, mostrandosi altresì intenzionata a chiedere il cambio del cognome al fine di non avere più alcun legame con il padre biologico.
All'udienza del 19/6/2024 parte ricorrente ha chiesto di poter disporre autonomamente in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con riferimento all'imminente viaggio della minore negli
Stati Uniti;
in tale sede il giudice, rilevato il difetto della notifica, ne ha disposto la rinnovazione e ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.: “affida la minore
in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima Per_1 all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la minore (specie relative all'ambito scolastico, sanitario e in genere ai rapporti con la P.A.) ex art. 337 quater comma 3 c.c., nonché circa
l'effettuazione del soggiorno negli Stati Uniti in programma per la prima decade di settembre”.
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17/12/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e, confermati in via provvisoria i provvedimenti assunti ex art. 473-bis.15 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Sull'affidamento della minore
Quanto all'affidamento del figlio minore, la
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