Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 435

TRIB Catania
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 435
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 435
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8505/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
EL MA TI REALE, rappr. e dif. dall'avv. Sergio Cacopardo giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.09.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000118689, alla stessa notificata dall'INPS in data 18.02.2022 nella qualità di legale rappresentante della Tekind S.r.L. in Liquidazione con cui era contestato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a norma dell'art. 2, comma
1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii .
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito l'omessa
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notifica degli atti di accertamento pregressi;
il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta;
la prescrizione e l'illegittima quantificazione delle sanzioni.
L'INPS si è costituita in
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