Trib. Oristano, sentenza 04/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di ST in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 483/2019 promossa da:
TA EL, c.f. [...], nata a [...] il [...], rappresentata
e difesa dall'Avv. Romina Tore, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna e delle soppresse USL e delle soppresse ASL (P. IVA 00935650903;
C.F. 92005870909), con sede legale in Sassari, via E. Costa,
57, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Vacca, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.10.2023,
- resistente -
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) accertare la nullità dei contratti di lavoro sopra specificatamente indicati per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e nella specie, dei contratti stipulati nell'anno
2013 per contrasto con la normativa all'epoca vigente di cui all'art. 21, lett. c) e d) d.lgs. 276/2003 e dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015, per contrasto con l'art.
33 del citato testo normativo o comunque accertare come la A.T.S. Presidio San Martino di ST, abbia fatto ampio ricorso alla somministrazione di lavoro non per fronteggiare esigenze temporanee o
1 eccezionali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
b) per l'effetto, anche ex art.
36, comma 5, d.lgs. 165/2001, condannare l'A.T.S. San Martino di ST al risarcimento del danno nei confronti della signora TA, da quantificarsi, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in
Euro 24.000;
c) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'interesse di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare a. previo accertamento della carenza di legittimazione passiva dell'ATS Sardegna ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS
Sardegna dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito b. rigettare l'avverso ricorso perché infondata in fatto e in diritto;
c. con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.08.2019, ritualmente notificato, EL TA ha convenuto in giudizio l'Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S. Sardegna, esponendo:
- di avere svolto attività di lavoro subordinato a sostanziale vantaggio dell'ente pubblico utilizzatore per oltre 5 anni, quasi ininterrottamente, ricoprendo le mansioni di ausiliaria con livello A
CCNL Sanità sino al 30.9.2018 e successivamente con livello 1 B CCNL soc. cooperative sociali, in forza di diversi contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati tra l'A.T.S. –
Presidio Ospedaliero San Martino di ST e varie Agenzie per il lavoro, quantomeno per i seguenti periodi: dal 27.6.2013 al 28.10.2013 alle dipendenze della Talea s.r.l.;
dall'1.11.2013 al 30.4.2016 alle dipendenze della e-work s.p.a.;
dal 1.5.2016 al 31.7.2016 alle dipendenze della Tempor Soluzioni
Lavoro;
dal 30.7.2016 al 31.10.2016, dal 31.10.2016 al 31.12.2016 e dal 31.12.2016 al 31.1.2017 alle dipendenze della Tempor Soluzioni Lavoro in forza di 3 proroghe;
dal 1.6.2017 al 30.6.2017 alle dipendenze della Tempor Soluzioni Lavoro;
dal 1.7.2017 al 31.7.2017 e dal 1.5.2018 al 30.6.2018 prorogato sino al 30.9.2018 alle dipendenze della e-work s.p.a.;
dal 30.9.2018 ad oggi con Seriana 2000 soc. coop.;
- che, in particolare, l'esponente aveva sempre svolto la mansione di affiancamento alle infermiere, provvedendo, fra l'altro, a consegnare i prelievi ematologici dai vari reparti dell'ospedale al laboratorio analisi sito all'interno dell'ospedale, a distribuire i pasti ai pazienti, a ritirare i relativi vassoi, a riordinare il comodino, al rifacimento e sanificazione dei letti dei pazienti e delle barelle, al ritiro e trasporto della biancheria dalle stanze dei vari reparti allo stoccaggio, nonché alla chiusura dei rifiuti speciali, al ritiro della cassetta contenente i ferri e al ritiro dei farmaci presso la farmacia ospedaliera;
- che tale attività era sempre stata svolta seguendo gli ordini e le direttive dei caposala in servizio nei rispettivi reparti e i turni predisposti dal direttore facente funzioni delle professioni sanitarie, il
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quale predisponeva anche la programmazione delle ferie.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha sostenuto di avere, di fatto, sempre lavorato alle dipendenze della ATS sia in relazione alle mansioni da svolgere che in ordine alle modalità con cui dovevano essere svolte.
Ha quindi lamentato la nullità dei contratti sopra indicati, per contrasto con norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevando che, con riferimento ai contratti stipulati nel 2013 (compreso quello vigente fino al 30.04.2016), era stata violata la norma di cui all'art. 21, lett. c) e d), d.lgs. n. 276/2003, relativa alla forma del contratto di somministrazione, nella parte in cui era previsto che il contratto dovesse contenere, fra l'altro, “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20” e “l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate”;
con riguardo invece ai contratti stipulati in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Job's Act), risultava violata la norma imperativa di cui all'art. 33, nella quale, alla lett. c), era prescritto che tale contratto dovesse contenere, fra l'altro, “l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”.
Inoltre, l'A.T.S. - Presidio San Martino di ST aveva fatto ampio ricorso alla somministrazione di lavoro non per fronteggiare esigenze temporanee o eccezionali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, bensì, evidentemente, per far fronte ad esigenze durature, in contrasto con quelle che sono le norme ed i principi generali in materia di contratti conclusi da una P.A..
Tutto ciò considerato, tenuto conto del disposto dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, benché la ricorrente non avesse maturato il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, in quanto escluso espressamente dalla normativa vigente, tuttavia aveva quantomeno diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi in Euro 24.000,00 (somma pari a circa
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente).
L'attrice ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. Con memoria depositata il 20.11.2020, si è costituita in giudizio l'A.T.S. - Azienda per la Tutela della Salute, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione sanitaria in quanto né la ASL n. 5 di ST, né, successivamente, l'ATS Sardegna avevano mai stipulato alcun contratto con la sig.ra TA EL.
Difatti, la controparte era dipendente di società vincitrici di specifici appalti e non aveva alcun rapporto giuridico di subordinazione con l'Amministrazione, svolgendo esclusivamente i servizi
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oggetto dei relativi appalti, in seguito alla stipula del contratto di lavoro con le agenzie.
La circostanza poi che la ricorrente avesse lavorato, negli anni evidenziati, in modo continuativo, non comportava alcuna illegittima precarizzazione, ma dipendeva dall'applicazione, all'interno della fattispecie per cui è causa, delle cc.dd. clausole sociali, sicché i lavoratori subentravano alle dipendenze del nuovo soggetto appaltatore proprio in virtù di dette clausole e non certamente su specifica istanza dell'Amministrazione sanitaria.
La convenuta ha sostenuto la legittimità dell'azione amministrativa, evidenziando che il ricorso al lavoro interinale si era reso necessario al fine di garantire il servizio di ausiliariato a supporto delle attività sanitarie (quali, ad esempio, la sanificazione e disinfezione), stante il mancato inserimento in quel dato momento storico, nella propria pianta organica, della figura dell'ausiliario, in quanto essa, sostanzialmente, era dedita al servizio di pulizia e l'Amministrazione aveva deciso a suo tempo di affidare detto servizio a società esterne, sicché dalla pianta organica era scomparsa tale mansione (fatta eccezione per sporadici casi). Successivamente, presentandosi la necessità di utilizzare la figura professionale di “ausiliario” era stato deciso di utilizzare tali professionalità attraverso il lavoro interinale, non potendo procedersi ad assunzioni senza la modifica dell'atto aziendale, in quanto tali figure, appunto, erano state drasticamente ridotte dalla pianta organica dell'ASL n. 5 di ST.
Inoltre, si registrava una forte carenza di risorse umane determinata, soprattutto, dal persistere del divieto del c.d. turnover, e, quindi, dall'impossibilità di procedere a qualsiasi concorso e a qualunque assunzione che non fosse a tempo determinato, peraltro dietro autorizzazione della Regione Sardegna.
Pertanto, non era configurabile alcun abuso nel ricorso al lavoro interinale, ma, al contrario, questo si era reso necessario anche (ma non solo) per via del divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, al fine di assicurare, comunque, in determinati settori, la normale gestione dell'attività
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