Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2024, n. 1613

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2024, n. 1613
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1613
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel. dott.ssa Jone Galasso Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6051/2021 R.G., introitata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., stante l'espressa rinuncia agli stessi da parte del procuratore di parte ricorrente all'udienza del 27.6.2024, promossa da
ER MA (CF: [...]); SC ER (CF:
[...]);
ER RI (
CF: [...]); ER
CE (CF: [...]); PA CO (CF:
[...]); ER AN (CF: [...]);

CA DE (CF: [...]); SC LF (CF:
[...]); AP OV (CF: [...]); SC PI
(CF: CSCPI67H05F912E);
OR AN (
CF: [...]);
ER

IC (CF: [...]);
IR ET (
CF:
[...]);
DE CO (
C.F.: [...]), rappresentati
e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Paola Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Nocera Inferiore, in via S. Anna, n.159;
ricorrenti nei confronti di
SC PI (CF: CSCPI03P17F912D);
interdicendo

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege

Oggetto: interdizione.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.6.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2021 i ricorrenti avanzavano domanda di interdizione nei confronti di
NE PI, nato il [...] a [...] e residente in [...]. A tal fine esponevano che l'interdicendo è affetto da “Sindrome di Angelman” con marcata irrequietezza psicomotoria, grave deficit del linguaggio, ritardo mentale ed epilessia in trattamento farmacologico continuativo, giusta documentazione in atti;

che, in particolare, l'interdicendo non è in grado di provvedere alla cura della sua persona e dei propri interessi;
che, il medesimo, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. art 3 comma 3 L. 104/1992, è percettore dell'indennità di accompagnamento.
All'udienza del 27.6.2024 il Giudice designato procedeva all'esame dell'interdicendo, alla presenza dei genitori, odierni ricorrenti, assistiti dal procuratore avv. Anna Paola Carbone la quale, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate in ricorso, ne chiedeva l'accoglimento con la rimessione della causa in decisione previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Orbene, dall'esame dell'interdicendo, (trasportato sulla sedia a rotelle), è emerso che il medesimo, a causa delle gravi patologie da cui è affetto, medicalmente accertate e documentate, non è capace di provvedere autonomamente ai propri interessi. Il predetto, infatti, non è in grado di interloquire, né di riferire le proprie generalità.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole, potendo
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