Trib. Caltanissetta, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
Nr. 830/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19/11/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
LT RA, NISCEMI (CL), 16/05/1990 (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO CONCETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in V.LE MARIO GORI, 106 93015 NISCEMI
ricorrente contro
INPS DI CALTANISSETTA (C.F. 06933670967) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO ([...]), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
LT RA, con ricorso depositato in data 07/06/2022, ha opposto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000152580, notificata il 06.05.2022, in forza dell'atto di accertamento Prot. n. INPS
1800.19/06/2017.0081043 del 05.07.201.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in misura inferiore alla somma di € 10.000 per l'anno 2015.
L'opponente ha rilevato la prescrizione della sanzione ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981,
l'infondatezza della contestazione, posto che i contributi dovuti dovevano essere oggetto di compensazione e l'illegittimità dell'ordinanza anche per la mancanza di preventivo accertamento.
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Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito
l'Inps rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari di prescrizione perché l'atto di accertamento, i cui estremi sono indicati nella stessa ordinanza ingiunzione opposta, è stato notificato alla ricorrente con racc. a/r del 5.7.2017 (doc. 1), mentre nel merito ha concluso per l'infondatezza.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19/11/2024, previo deposito di memoria con cui l'opponente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 14 l. n. 869/81.