Trib. Avellino, sentenza 15/02/2024, n. 195
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 15 febbraio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1145/2022 R.G. lavoro.
TRA
MU UR MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale
Iallonardo, ed elett.te dom.to in Avellino al Corso Vittorio Emanuele
n. 87, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
A.O.R.N. “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall' Avv. Lydia
D'Amore, elettivamente domiciliata in Avellino alla C. da Amoretta presso la sede legale dell'Ente, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente Amministrazione con qualifica di infermiere coordinatore in sala operatoria nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia, deduce di essere stato esposto a radiazioni ionizzanti
sin dallo 01.02.2014, e rivendica la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico. Parte resistente si è costituita.
In via preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla resistente è infondata, atteso che l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda.
Nel merito, l'art.1 Legge 416/1968 prevede che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione”...;
l'art. 5 co.3 del
CCNL 2° biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001 a sua volta prevede che: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1..;
al comma 4: “L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
Così Cass n. 14836/2018: “…In conformità con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 15 febbraio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1145/2022 R.G. lavoro.
TRA
MU UR MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale
Iallonardo, ed elett.te dom.to in Avellino al Corso Vittorio Emanuele
n. 87, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
A.O.R.N. “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall' Avv. Lydia
D'Amore, elettivamente domiciliata in Avellino alla C. da Amoretta presso la sede legale dell'Ente, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente Amministrazione con qualifica di infermiere coordinatore in sala operatoria nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia, deduce di essere stato esposto a radiazioni ionizzanti
sin dallo 01.02.2014, e rivendica la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico. Parte resistente si è costituita.
In via preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla resistente è infondata, atteso che l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda.
Nel merito, l'art.1 Legge 416/1968 prevede che “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione”...;
l'art. 5 co.3 del
CCNL 2° biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001 a sua volta prevede che: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1..;
al comma 4: “L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
Così Cass n. 14836/2018: “…In conformità con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi