Trib. Sassari, sentenza 06/01/2025, n. 14
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Testo completo
RG 1336/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tullio Masala, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Principessa Jolanda n. 2a;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, difeso ex art. 417-bis c.p.c dalla dott.ssa Angela Demuru, dal dott.
Fabio Bonavitacola, dalla dott.ssa MIRELLA MURGIA e dai Dirigenti Scolasti Prof.ri
, Paola Masala, Marcella Fiori, Franca Riu e Maria Grazia Falchi;
Persona_1
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2023 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- 2017/2018 dal 26.09.2017 al 30.06.2018;
- 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/2023 dal 21.11.2022 al 30.06.2023.
2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo determinato del CP_1
convenuto.
3. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_1
sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente
[...]
al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art. 2948
n. 4) c.c. con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente all'a.s. 2017/2018.
4. La causa, solo documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.
127-ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, si deve rilevare che parte ricorrente, con le note depositate in data
9.12.2024, ha rinunciato alla richiesta di attribuzione della Carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018;
sicché, resta assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento a tale annualità. CP_1
6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
8. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
2 scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicché, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M.
28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
10. Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4,
3
comma
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tullio Masala, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Principessa Jolanda n. 2a;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, difeso ex art. 417-bis c.p.c dalla dott.ssa Angela Demuru, dal dott.
Fabio Bonavitacola, dalla dott.ssa MIRELLA MURGIA e dai Dirigenti Scolasti Prof.ri
, Paola Masala, Marcella Fiori, Franca Riu e Maria Grazia Falchi;
Persona_1
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2023 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- 2017/2018 dal 26.09.2017 al 30.06.2018;
- 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/2023 dal 21.11.2022 al 30.06.2023.
2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo determinato del CP_1
convenuto.
3. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_1
sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente
[...]
al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art. 2948
n. 4) c.c. con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente all'a.s. 2017/2018.
4. La causa, solo documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.
127-ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, si deve rilevare che parte ricorrente, con le note depositate in data
9.12.2024, ha rinunciato alla richiesta di attribuzione della Carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018;
sicché, resta assorbito l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento a tale annualità. CP_1
6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
8. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
2 scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicché, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M.
28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
10. Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4,
3
comma
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