Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 40
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Testo completo
N. R.G. 13003/2020
N. R.G. 13003-1/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott. RIno Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 13003-1/2020 R.G. promossa da:
ZA AN, RI, LB, nata a [...] il [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rapisarda (C.F. [...]), presso il cui studio in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 25, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
PROFAMILY S.p.A., C.F. 10884890962, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. [...]), con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16;
Convenuta
ENERGY SAVING GROUP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 04824260261, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Latino Quartarone (C.F. [...]) e Maddalena Esposito (C.F. [...]), presso il cui studio in Monfalcone (GO), Viale San
Marco n. 54, è elettivamente domiciliata;
Terza chiamata in garanzia
BANCO BPM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 10537050964, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. [...]), con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16;
Terza intervenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data 01.09.2020 nel procedimento n. r.g. 6600/2020, l'attrice -AN RI LB
PI-, dopo aver disconosciuto le firme apposte al contratto di finanziamento ProFamily n. 796603
“del 29.10.2018 Gorizia” e dopo l'esperimento di CTU grafologica, presentava all'udienza del 22.05.2023 querela di falso in via incidentale avverso il predetto contratto di finanziamento nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Interpellate le parti all'udienza del 12.02.2024, avendo le società Banco BPM S.p.A. e Energy
Saving Group S.r.l. dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti, con ordinanza depositata il
20.02.2024 si riteneva ammissibile la proposta querela poiché diretta a paralizzare la pretesa creditoria azionata in monitoria, sospendendosi il giudizio principale, e nel contempo si provvedeva ad istruire il giudizio relativo alla querela mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio grafica, dando mandato alla cancelleria di comunicare il provvedimento anche al P.M. sede. In seguito all'espletamento della CTU da parte del perito incaricato, dott. Giuseppe Di Mauro, all'udienza del 27.05.2024 il procedimento incidentale sulla querela di falso era rinviato per precisazione delle conclusioni. Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 16.09.2024 dalle parti ivi presenti, la causa era trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***************************
Preliminarmente appare opportuno delimitare il perimetro del thema decidendum evidenziando che la presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente la querela di falso proposta in via incidentale da
AN RI LB PI, dovendo le eventuali ulteriori doglianze sollevate con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020 essere affrontate nel relativo giudizio, allo stato sospeso, una volta intervenuta la decisione del Tribunale in composizione collegiale, competente ex art. 225 -ratione tempore vigente- e ultimo comma art.
N. R.G. 13003-1/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott. RIno Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 13003-1/2020 R.G. promossa da:
ZA AN, RI, LB, nata a [...] il [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rapisarda (C.F. [...]), presso il cui studio in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 25, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
PROFAMILY S.p.A., C.F. 10884890962, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. [...]), con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16;
Convenuta
ENERGY SAVING GROUP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 04824260261, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Latino Quartarone (C.F. [...]) e Maddalena Esposito (C.F. [...]), presso il cui studio in Monfalcone (GO), Viale San
Marco n. 54, è elettivamente domiciliata;
Terza chiamata in garanzia
BANCO BPM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 10537050964, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. [...]), con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16;
Terza intervenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data 01.09.2020 nel procedimento n. r.g. 6600/2020, l'attrice -AN RI LB
PI-, dopo aver disconosciuto le firme apposte al contratto di finanziamento ProFamily n. 796603
“del 29.10.2018 Gorizia” e dopo l'esperimento di CTU grafologica, presentava all'udienza del 22.05.2023 querela di falso in via incidentale avverso il predetto contratto di finanziamento nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Interpellate le parti all'udienza del 12.02.2024, avendo le società Banco BPM S.p.A. e Energy
Saving Group S.r.l. dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti, con ordinanza depositata il
20.02.2024 si riteneva ammissibile la proposta querela poiché diretta a paralizzare la pretesa creditoria azionata in monitoria, sospendendosi il giudizio principale, e nel contempo si provvedeva ad istruire il giudizio relativo alla querela mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio grafica, dando mandato alla cancelleria di comunicare il provvedimento anche al P.M. sede. In seguito all'espletamento della CTU da parte del perito incaricato, dott. Giuseppe Di Mauro, all'udienza del 27.05.2024 il procedimento incidentale sulla querela di falso era rinviato per precisazione delle conclusioni. Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 16.09.2024 dalle parti ivi presenti, la causa era trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
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Preliminarmente appare opportuno delimitare il perimetro del thema decidendum evidenziando che la presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente la querela di falso proposta in via incidentale da
AN RI LB PI, dovendo le eventuali ulteriori doglianze sollevate con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020 essere affrontate nel relativo giudizio, allo stato sospeso, una volta intervenuta la decisione del Tribunale in composizione collegiale, competente ex art. 225 -ratione tempore vigente- e ultimo comma art.
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