Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2024, n. 411
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Testo completo
Nella procedura n. 1303/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA DELLA CAUSA n. R.G. 1675/2023 tra
CC MA (avv. GIOVANELLI ROBERTO)
ATTORE
e
SOCIETÀ A.C. SRL (avv. )
CONVENUTO
IL GOP Dott.ssa Graziella Tugnetti,
- lette le note scritte autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento del giorno 26 marzo 2024;
- rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 18.01.2024 depositate telematicamente in data 26.01.2024;
- rilevato che parte convenuta è rimasta contumace;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP
dott.ssa Graziella Tugnetti
1
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Graziella Tugnetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1303/2023 promossa da:
MA CC nato a [...] il 01 -09 -1964, cod. fiscale: CCC
MRC64P01G337L, residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Viale Isonzo 52 presso la persona e lo studio dell'Avv.to Roberto Giovanelli (C.F. GVNRRT70T01C
219E) che lo rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
SOCIETÀ A.C. SRL CONTUMACE
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
**********
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - Accertato e dichiarato che parte venditrice ha violato i principi di buona
2 fede contrattuale e precontrattuale ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.;
-
Accertato e dichiarato che parte venditrice ha rilasciato dichiarazioni mendaci circa lo stato, la vita e la storia del mezzo, che hanno avuto fondamentale importanza nell'accettazione da parte del HI di concludere il contratto;
- Accertato e dichiarato che parte venditrice ha taciuto e ha omesso di palesare al HI i numerosi difetti e le criticità come evidenziate in narrativa negli scritti difensivi, e che anche l'occultamento di tali criticità ha avuto fondamentale importanza nella decisione di acquisto presa dal
HI;
- Accertato e dichiarato che i guasti elencati nel presente atto si sono verificati dopo pochissimi chilometri dall'acquisto del mezzo;
- Accertato e dichiarato che il HI ha sopportato costi per il ripristino del mezzo per permettere la regolare circolazione dell'autoveicolo e garantirne la completa funzionalità;
- Accertato e dichiarato che il HI ha sostenuto i costi previsti dalla
Legge relativi alla copertura assicurativa e alla tassa di proprietà del veicolo pur non potendone godere, in quanto inutilizzabile causa i guasti emersi;
- Accertato e dichiarato che il HI ha subito danni morali e non patrimoniali che devono essere risarciti in via equitativa.
Pronunciarsi: sulla risoluzione e/o sulla declaratoria della nullità ab origine del contratto di acquisto sottoscritto in data 28/08/2021 relativo alla vettura di cui è causa e, per l'effetto o condannare come di Giustizia la
Società A. C. Srl alla ripetizione integrale delle somme ricevute dal HI relativamente all'acquisto della autovettura di cui è causa per euro
39.500,00 oltre interessi legali moratori dal 28/08/2021, ovvero in gradato subordine, dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 17/11/2022, ovvero dall'inizio dell'azione giudiziale in data 27/02/2023, sino al
3 soddisfo;
o condannare come di Giustizia la Società A. C. Srl alla ripetizione delle spese e dei costi tutti sostenuti dall'attore per euro
6.937,10, come precisati e determinati in narrativa, oltre interessi legali moratori dalle rispettive date di pagamento sino al soddisfo;
o condannare come di Giustizia la Società A. C. Srl al ristoro dei danni personali e non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa e che si indicano prudentemente in euro 15.000,00, causati dal comportamento contra legem del venditore;
statuendo, altresì, circa l'obbligo per la Società A.C. Srl, entro il termine imperativo di giorni 30 dall'avvenuto pagamento delle somme di cui alla emettenda Sentenza, di provvedere ad effettuare il passaggio di proprietà a suo nome e a sue spese del veicolo ad oggi intestato all'attore. In ogni caso e specie con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione parte convenuta è rimasta contumace.
FATTI DI CAUSA
- Con atto di citazione regolarmente notificato HI RC conveniva in giudizio la Società A.C. Srl, con sede in Via Venezia n, 165 in Parma (PR),
P. I. 02913210346, in persona del rappresentante legale pro tempore al fine di ottenere la condanna, previa declaratoria della nullità ab origine del contratto di acquisto sottoscritto in data 28.08.2021 e relativo all'autovettura marca Bentley GT Continental targata FJ 600 GV, la ripetizione integrale delle somme ricevute dal HI relativamente all'acquisto della autovettura di cui è causa per euro 39.500,00 oltre interessi legali moratori dal 28/08/2021, ovvero in gradato subordine, dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 17/11/2022, ovvero dall'inizio dell'azione giudiziale in data 27/02/2023, sino al soddisfo;
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condannare come di Giustizia la Società A. C. Srl alla ripetizione delle spese e dei costi tutti sostenuti dall'attore per euro 6.937,10, come precisati e determinati in atti, oltre interessi legali moratori dalle rispettive date di pagamento sino al soddisfo;
o condannare come di
Giustizia la Società A. C. Srl al ristoro dei danni personali e non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa e che indicava in euro
15.000,00, causati dal comportamento contra legem del venditore;
statuendo, altresì, l'obbligo per la Società A.C. Srl, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuto pagamento delle somme di cui alla emettenda Sentenza, di provvedere ad effettuare il passaggio di proprietà
a suo nome e a sue