Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 255

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 255
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 255
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 64/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 64/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
Francesca Versari in sostituzione dell'avv. Naso e la dott.ssa Tomaselli per parte
resistente.
Le parti si riportano ai propri scritti, istanze e conclusioni.
La dott.ssa Tomaselli insiste nell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria
di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa e ne chiedono la decisione con l'accoglimento delle rispettive conclusioni, dichiarando fin d'ora di rinunciare a presenziare alla lettura del
provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di
fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.50.
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Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 64/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma ITALIA presso il difensore avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112
, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss. parte ricorrente ha dedotto di essere un collaboratore scolastico assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
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dall'1.09.2011 e di aver prestato servizio pre-ruolo sin Controparte_1
dall'a.s. 2000/2001 in virtù di reiterati contratti fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2011.
La ricorrente ha adito, quindi, il Tribunale al fine di chiedere: 1) l'integrale ed immediata valutazione, sia in termini giuridici che economici, del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, al fine della corretta collocazione nei rispettivi scaglioni stipendiali;
2) la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera valutazione del servizio pre-ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale delle maggiorazioni stipendiali eventualmente dovute e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
3.
La ricorrente, appartenente al personale A.T.A., immessa in ruolo l'1.9.2011, chiede l'integrale valutazione a fini giuridici ed economici dei periodi di servizio pre-ruolo effettuati dall'a.s. 2000/01, con il calcolo della ricostruzione integrale della carriera senza temporarizzazione, come effettuato dall'amministrazione, ma con il criterio del calcolo effettivo per un totale di 10 anni, 11 mese e 21 giorni.
Evidenzia, infatti, che il ha effettuato la ricostruzione della sua carriera in CP_2
data 4.06.2012 ai sensi dell'art. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, venendogli attribuita un'anzianità maturata alla data del 1° settembre 2011 – data di assunzione in ruolo – sia ai fini giuridici che economici, di anni 7 mesi 11 e giorni
24 (più anni 2, mesi 3 e giorni 27 ai soli fini economici), e la conseguente
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posizione stipendiale 0-8 anni.
Secondo quanto precisato in ricorso, a partire dall'a.s. 2011/2012, anno di assunzione in servizio, la ricorrente doveva essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 anni a fronte di un'anzianità di servizio di 10 anni 11 mese e 21 giorni, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità, mentre gli è stata riconosciuta la fascia 0-8 con la minore anzianità di 7 anni, 11 mesi e 24 giorni.
La ricorrente chiede quindi di:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti

2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

E PER L'EFFETTO

3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;

4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico”
e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 11 giorni
21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;

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5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 7.290,38 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle Cont dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 31150/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Anche Cass., 7.2.2020, n. 2924, ha ricostruito con chiarezza e precisione il quadro normativo applicabile e ha individuato le linee ricostruttive della fattispecie nei termini che qui si riportano e che devono trovare applicazione nel caso di specie.
“Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed
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ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
7. … Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle
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