Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 591

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 591
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 591
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. D V, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3002/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. P B, presso cui è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. G S
V, con cui è elettivamente domiciliata come in atti;

RESISTENTE
e CONTRO
in persona del l. r. p. t.. Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a percepire, per le giornate di ferie maturate
e godute a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 31.8.2020, un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio;
per l'effetto, condannare
[...] al pagamento della somma di € 1.288,76, nonché condannare Controparte_2
in solido con al pagamento, per i periodi di Controparte_3 Controparte_2 ferie maturati a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 30.4.2018, della somma di € 594,00, ovvero delle somme ritenute di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione;

1
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, anche per prescrizione;
in subordine, ridurre la pretesa escludendo le voci non spettanti;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 prestato lavoro subordinato alle dipendenze di dal Controparte_3 CP_4


2.4.1990 al 30.4.2018 e, successivamente, per effetto di conferimento di ramo aziendale ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di dall'1.5.2018 Controparte_2 al 31.8.2020 (ossia fino al collocamento in pensione).
Deduceva di essere stato inquadrato, per il periodo dall'1.1.2017 e fino al 31.8.2020, quale operatore di esercizio con parametro retributivo 183 di cui al C.C.N.L. autoferrotranvieri, da ultimo con residenza di servizio in Avellino, espletando mansioni di guida di mezzi aziendali nonché vendita e verifica dei titoli di viaggio, informazione alla clientela, versamento e riscossione incassi, capolinea e polizia amministrativa.
Lamentava che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio poiché la datrice di lavoro non vi aveva ricompreso alcune spettanze, sebbene intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni e collegate al suo status personale e professionale, e segnatamente: indennità di “agente unico”, che spetta al lavoratore che presta la duplice mansione, da un lato di conducente e, dall'altro, di vendita dei titoli di viaggio e di controllo degli stessi, in base all'accordo sindacale del
15.3.1998;
indennità “di trasferta”, che spetta al lavoratore in caso di turni di servizio prestati al di fuori della propria residenza e che è corrisposta, mensilmente, in una misura predeterminata, per ogni turno di lavoro ex art. 20 C.C.N.L.;
indennità “di guida”, che spetta al lavoratore in misura fissa e nel limite di una volta sola al giorno, per ogni turno di guida effettiva espletato, in base al verbale sindacale di II livello dell'11.5.2010;
indennità per “turni avvicendati”, che spetta al lavoratore che presta servizio su turni collocati in fasce orarie diverse, e che è corrisposta in misura fissa, per ogni giornata di effettiva prestazione, secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 21.5.1981;
indennità per “supero nastro”, che spetta al lavoratore in ragione del numero di ore di servizio effettuate giornalmente (laddove per nastro giornaliero si intende il tempo intercorrente tra l'inizio e la fine del turno di servizio giornaliero espletato dal lavoratore), in base all'accordo sindacale di II livello dell'11.5.2010;
premio “di rendimento” o “di produzione”, che spetta al lavoratore quale premio per
l'apporto dato all'incremento della produttività aziendale, riconosciuto annualmente
2
in misura proporzionata ai giorni di effettiva presenza a lavoro e previsto con accordo sindacale del 15.3.1998;
premio “di risultato”, che spetta al lavoratore quale premio per
l'apporto dato all'incremento della produttività aziendale, riconosciuto annualmente agli agenti in misura proporzionata ai giorni di effettiva presenza al lavoro, in base agli accordi sindacali di II livello succedutisi nel tempo, nonché ex CC.CC.NN.LL. autoferrotranvieri del 27.11.2000 (art. 6) e del 28.11.2015 (art. 4) e ss.mm.ii.;
ticket mensa” giornaliero, che spetta al lavoratore in misura fissa per ogni giornata di presenza, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali di II livello.
Affermava che la condotta datoriale contrastava, oltre che con l'art. 36 Cost., altresì con
i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della C.G.U.E., anche quale diritto vivente eurounitario, nell'interpretazione dell'art. 31 n. 2 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, secondo cui il lavoratore CP_5 deve percepire la retribuzione ordinaria per il periodo di ferie, dovendo la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, giacché una sua diminuzione, idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione (C.G.U.E., 15.9.2011, C-155/10, Williams).
Eccepiva, a tal fine, l'illegittimità delle norme collettive, nella parte in cui escludevano le indennità predette dal trattamento retributivo del periodo di ferie, e ciò proprio per contrasto con il diritto CP_5
Sosteneva che le indennità indicate erano corrisposte in maniera fissa e continuativa ed in stretta connessione allo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria, ad esempio, per compensare la penosità o gravosità della prestazione o i disagi connessi all'attività, sicché dovevano essere incluse nel concetto di “retribuzione normale” e nel trattamento retributivo feriale, in applicazione dei principi europei.
Analizzava una ad una le indennità in questione, evidenziando, per ciascuna di esse, la loro natura e la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
Aggiungeva che ad identica conclusione doveva pervenirsi per i “ticket mensa”.
Quantificava il proprio credito nel complessivo importo, riferito a tutti i giorni di ferie fruiti da gennaio 2017 ad agosto 2020, di € 1.288,76, di cui € 594,16 a carico di entrambe le società resistenti in solido ex art. 2112 c.c., trattandosi del periodo fino al
30.4.2018.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e Controparte_3 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, rimaneva Controparte_3 contumace e tale veniva dichiarata, mentre già Controparte_1 Controparte_2 si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Sosteneva l'infondatezza della domanda in quanto l'indennità di trasferta e l'indennità di supero nastro erano state percepite dal ricorrente in via occasionale ed episodica e non già fissa e continuativa;
l'indennità di guida è riconosciuta solo al personale che non espletava altre mansioni, mentre il ricorrente stesso affermava di essere stato agente unico;
l'indennità di agente unico parimenti non è corrisposta a soggetti che, come il ricorrente, espletano altre mansioni;
il premio di rendimento è corrisposto su base annua ed in unica soluzione solo ai lavoratori che raggiungono un certo numero di presenze, e non già in via continuativa;
parimenti, il premio di risultato è un bonus annuale legato alla performance individuale (numero di sinistri, incremento dei ricavi, ecc.);
il ticket pasto non ha natura retributiva, bensì di rimborso spesa, a differenza dell'indennità di mensa, che è invece già ricompresa nella retribuzione ordinaria;

l'indennità per turni avvicendati è percepita solo da chi lavora su più turni, mentre non spetta se l'orario è unico oppure, ad esempio, quando i lavoratori si accordino per scambiarsi il turno da osservare, come spesso accade.
Deduceva l'insussistenza dei presupposti di fissità, abitualità e continuatività di tali voci, corrisposte in via occasionale, ai fini della loro inclusione nella retribuzione feriale. Concludeva ut supra.
Ciascuna delle parti produceva giurisprudenza di merito favorevole alle rispettive tesi.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE


1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa ed il tenore della contrattazione collettiva nazionale, regionale ed aziendale applicabile alla controversia, ricade in controversia la natura delle indennità e del ticket mensa percepiti dal lavoratore istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
Occorre prendere le mosse dalla nozione stessa di retribuzione feriale, come delineata dalla Suprema Corte di Cassazione in recepimento degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza europea.
A seguito di numerose pronunce in materia (tra cui Cassazione civile, sez. lav., n.
18160/2023, n. 19663/2023 e n. 35146/2023), con cui è stato rimeditato il precedente orientamento (Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2016, n. 14120), è intervenuta una più
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recente pronuncia, in cui i giudici di legittimità hanno efficacemente sintetizzato la disciplina applicabile alla fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n.
14089: “

5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della

Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con CP_6 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
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