Trib. Milano, sentenza 18/12/2024, n. 5731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 18/12/2024, n. 5731
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 5731
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9795/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9795 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
RC LV, con l'avv. Roberta Palotti.
PARTE ATTRICE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l'INPS:
“- accertare e dichiarare che l'odierna parte ricorrente ha diritto alla Naspi come da domanda amministrativa a decorrere dal 21.10.2023 ovvero dal termine del periodo di preavviso computato a decorrere dall'apertura della liquidazione giudiziale, e/o nella diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2024.
- munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
- Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi con l'incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Costituitosi con memoria difensiva, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
***

1. Con il presente ricorso, la parte attrice, licenziata dal curatore della liquidazione giudiziale aperta per la ND CO s.r.l. di cui era dipendente, ha posto una questione in ordine alla data di decorrenza della NASpI, sostenendo che debba individuarsi nel 21.10.2023 (ovvero nel giorno successivo al termine del periodo di preavviso computato a decorrere dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), anziché, come affermato dall'INPS, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
1




2. Ai fini della risoluzione della vicenda, appare opportuno passare in rassegna alle norme che disciplinano il caso in esame:
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 22/2015, “1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
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