Trib. Padova, sentenza 21/03/2024, n. 673

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 21/03/2024, n. 673
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 673
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo


IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7575/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato
il 30 novembre 2021
da
ZO s.a.s. di ZO IN & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Chiara Alvisi, del Foro di Bologna, e Paolo Borghi, del Foro di Ferrara, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta mandato in calce
all'atto di citazione
ATTRICE
contro
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Tito Munari, Cristina Zampieri e Giacomo Quarneti dell'Avvocatura
regionale del Veneto e dall'avv. Valentina Menegatti, del Foro di Padova, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, giusta mandato in
calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Contributi PAC
Conclusioni
per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare tutte le eccezioni,
deduzioni ed istanze avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, per tutti
1
i motivi in atti, ed accogliere tutte le domande spiegate dall'attore con l'atto
introduttivo e precisate nei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e per l'effetto: IN VIA
PRELIMINARE: 1) revocare l'ordinanza giudiziale dd. 14 aprile 2022 ed
ingiungere ad EP il pagamento della somma di euro 219.899,52, ovvero la
somma maggiore o minore per la quale riterrà sussistere i presupposti richiesti
dall'art. 186ter c.p.c., per tutti i motivi in atti, mediante ordinanza ingiunzione
provvisoriamente esecutiva, oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione
monetaria, a decorrere dal 28 giugno 2021 quanto alla somma di euro
218.280,35, e dal 22 febbraio 2022 quanto alla somma di euro 1.619,17 fino al
giorno dell'effettivo pagamento;
2) revocare l'ordinanza giudiziale dd. 14 aprile
2022 ed ingiungere ad EP il pagamento della somma di euro 12.494,90,
ovvero la somma maggiore o minore per la quale riterrà sussistere i
presupposti richiesti dall'art. 186ter c.p.c., per tutti i motivi di cui alla narrativa
in atti, mediante ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva, oltre ad
interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 28 giugno 2021 fino al
giorno dell'effettivo pagamento;
3) condannare EP a rimborsare alla ZO
s.a.s. le spese legali del subprocedimento di ingiunzione, oltre spese generali,
IVA e CPA e all'imposta di registro se dovuta, con ogni più ampia riserva,
anche istruttoria, consentita dal rito.
IN OGNI CASO E COMUNQUE, per l'ipotesi che l'Ill.mo sig. Giudice (a) non
ritenga, unicamente sulla base delle deduzioni difensive svolte in atti (cfr. punti
4.1, 4.2, 4.3 dell'atto di citazione nonché le memorie dell'esponente ex art.
183 co. 6 n. 1
e n. 3 c.p.c.), di disporre già di elementi sufficienti per escludere
con certezza la possibilità e la legittimità di un'interpretazione e di
un'applicazione analogica e/o estensiva dell'art. 14 del d.lgs. n. 158/2006,
quale illegittimamente operata dall'Aulss 6 EU col verbale n. 053/2020
(qui prodotto sub doc. 12 AVEPA, cui illegittimamente rinvia AVEPA come atto
2
presupposto della sanzione di condizionalità in questa sede impugnata) - nella
formulazione ratione temporis applicabile ai fatti per cui è causa, dunque
prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - ai casi di
Macellazione Speciale d'Urgenza, trattandosi di interpretazione ed
applicazione che sarebbero in evidente contrasto con le norme unionali (in
specie, ma non soltanto, con quelle di cui il detto decreto costituisce
attuazione), di cui comporterebbero violazione grave e manifesta, e (b) ai
sensi dell'art. 267, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione della Corte di
giustizia dell'Unione europea su questo punto, 4) previa sospensione del
presente giudizio, formulare alla Corte di Lussemburgo rinvio pregiudiziale di
interpretazione, sul seguente quesito: “Dica l'Ecc.ma Corte se il diritto
dell'Unione europea, e nella specie (a) la lettera e lo spirito della Direttiva n.
96/22/CE (con specifico riguardo al suo art. 7, comma 2) e dell'abrogata
Direttiva n. 96/23/CE (con specifico riguardo al suo art. 9, comma 3, lett. a),
nel testo risultante dalla modifica operata dalla Direttiva 2003/74/CE, b) la
lettera o lo spirito dell'Allegato III, Sez. I, Capitolo VI del Regolamento (CE) n.
853/2004 nonché dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 ai
sensi dei quali, in caso di MS, la destinazione al consumo umano delle carni
della carcassa è subordinata alla dichiarazione di idoneità delle stesse all'esito
positivo dell'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale;
(c) la
lettera e lo spirito dell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013 (il quale
espressamente contempla il rispetto degli obblighi imposti dalla Direttiva
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 solo fra i criteri di gestione
obbligatoria “CGO5” (e non fra i criteri “CGO4”), (d) nonché la lettera e lo
spirito del Regolamento (CE) n. 853/2004 (con specifico riguardo al suo
Allegato III, Sezione I, Capitoli IV e VI), salvo eventuali altre disposizioni
3
dell'ordinamento unionale, - ostino ad un'interpretazione delle disposizioni
nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, del d.lgs. n.
158/2006) che estenda l'applicazione del divieto di cui all'art. 14 d.lgs. n.
158/2006
al caso di mancata registrazione nel registro dei trattamenti o nel
registro scorte di farmaci veterinari autorizzati;
- ostino ad una interpretazione
estensiva, da parte delle Autorità italiane, delle disposizioni nazionali di
attuazione delle suddette direttive (nella specie, dell'art. 14, d.lgs. n.
158/2006
) che equipari l'ipotesi di invio della carcassa dell'animale al macello,
a seguito di Macellazione Speciale d'Urgenza ai sensi dell'Allegato III,
Sezione I, capitolo VI, del Regolamento (CE) n. 853/2004 nonché dell'art. 16
del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 con successivo rinvenimento
in essa di residui di farmaci veterinari (antibiotici e/o sulfamidici) autorizzati e
regolarmente prescritti, alla diversa ipotesi di invio al macello a scopo di
commercializzazione (vietata) di animali vivi soggetti a trattamento illecito con
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e/o con sostanze agoniste, (i)
stante, nel caso di Macellazione Speciale d'Urgenza, l'impossibilità per
l'allevatore di decidere discrezionalmente il momento di tale macellazione, (ii)
stante, nel caso di Macellazione Speciale d'Urgenza, l'assenza di una attività
dell'allevatore classificabile come 'commercializzazione dell'animale' (da
intendersi quale “animale vivo”), (iii) stante, nel caso di Macellazione Speciale
d'Urgenza, l'impossibilità giuridica di immettere la carcassa e/o le carni sul
mercato con destinazione al consumo umano prima del favorevole esito
dell'ispezione post mortem e dei connessi controlli del veterinario ufficiale, e
infine (iv) stanti le insanabili differenze esistenti tra macellazione ordinaria e
Macellazione Speciale d'Urgenza, tali da impedire un'applicazione estensiva o
analogica alla seconda delle disposizioni stabilite dall'Unione europea con
riguardo esclusivo alla prima;
- ostino ad un'interpretazione delle disposizioni
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nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, del d.lgs. n.
158/2006) che estenda l'applicazione del divieto di cui all'art. 14 d.lgs. n.
158/2006
di commercializzare animali soggetti a trattamento illecito con
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e con sostanze ß-agoniste ai casi di
rinvenimento, in seguito a MS, di aloni di inibizione potenzialmente
conseguenti a trattamenti farmacologici con sostanze (nella specie: antibiotici
e/o sulfamidici) regolarmente prescritte, diverse da quelle espressamente
disciplinate dalla direttiva medesima;
- ostino ad un'interpretazione
dell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013 (nella parte in cui contempla
espressamente nel solo criterio di gestione obbligatoria “CGO5”, il rispetto
degli obblighi imposti dalla Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile
1996) che includa fra le regole di condizionalità (e in particolare anche nel
CGO4) anche il rispetto di prescrizioni concernenti sostanze diverse da quelle
espressamente disciplinate dalla direttiva medesima (sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e sostanze β-agoniste);
- conseguentemente ostino ad
applicare in Italia il medesimo Regolamento (UE) n. 1306/2013, mediante il
decreto Mipaaf 20 maggio 2020 (nella parte in cui specifica fra i criteri di
gestione obbligatoria nazionali anche il D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158),
estendendo l'applicazione di detta regola di condizionalità anche a medicinali
veterinari diversi da quelli regolati dalla citata Direttiva 96/22/CE del Consiglio,
del 29 aprile 1996 (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze
βagoniste);
- ostino ad un'interpretazione dell'Allegato II al Regolamento (UE)
n. 1306/2013 (nella parte in cui contempla espressamente nel solo criterio di
gestione obbligatoria “CGO5” il rispetto degli obblighi imposti dalla Direttiva
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996) che estenda l'applicazione delle
“regole di condizionalità” ivi elencate anche al caso di Macellazione Speciale
d'Urgenza (MS), in quanto non espressamente oggetto della direttiva
5
medesima;
- conseguentemente ostino ad applicare in Italia il medesimo
Regolamento (UE) n. 1306/2013, mediante il decreto Mipaaf 20 maggio 2020
(nella parte in cui specifica fra i criteri di gestione obbligatoria nazionali anche
il D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158), estendendo l'applicazione delle “regole di
condizionalità” ivi elencate anche al caso di Macellazione Speciale d'Urgenza
(MS), in quanto non espressamente oggetto della direttiva attuata col d.lgs.
in questione;
- conseguentemente ostino a che il decreto Mipaaf 20 maggio
2020 applichi in Italia il Regolamento (UE) n. 1306/2013 inserendo detta
direttiva (espressamente inclusa da questo regolamento nel solo CGO5) e le
sue norme interne di attuazione contenute nel D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158,
anche fra i criteri di gestione obbligatoria CGO4 inerenti al rispetto del
Regolamento (CE) n. 178/2002, estendendone l'applicazione anche ad
ipotesi, quali la MS, non incidenti sulla sicurezza della filiera alimentare”;
5)
previa sospensione del presente giudizio, con apposita ordinanza di
rimessione sollevare avanti la Corte costituzionale questione di legittimità
dell'art. 14 d.lgs. n. 158/2006 - nella formulazione ratione temporis applicabile
nel caso di specie ed il cui contenuto è oggi sostanzialmente riprodotto, in
esito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 27/2021, nel testo dell'art. 14,
comma 2, lett. a) e b) del medesimo d.lgs. n. 158/2006 -, ove interpretato
secondo un significato che ne comporti l'applicazione anche ai casi di
Macellazione Speciale d'Urgenza, e che conseguentemente comporti la sua
applicazione, anche in tali casi, quale regola di condizionalità (nella specie
quale “criterio di gestione obbligatoria” ai sensi del regolamento UE n.
1306/2013, allegato II, e ai sensi delle norme interne applicative di tale
regolamento, decreto Mipaaf 17 gennaio 2019), per contrasto con l'art. 3, 1° e
2° comma, della Costituzione della Repubblica italiana, implicando detta
interpretazione una irrazionale identità di trattamento sanzionatorio fra l'ipotesi
6
di macellazione ordinaria (oggetto espresso della norma) e la diversa e
incomparabile ipotesi di Macellazione Speciale d'Urgenza, prevista
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