Trib. Benevento, sentenza 03/04/2024, n. 674

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 03/04/2024, n. 674
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 674
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 17/10/2023 e vertente
TRA
COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Angelo Caputo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;

Opponente
E
RA NZ S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

Opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il COMUNE DI AIROLA si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1500/2020 emesso dal Tribunale di Benevento il 28/12/2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.126,68, oltre accessori, a saldo delle fatture n. 49/2008, n. 101/2011 e n. 14/2012 emesse dalla società ricorrente nei confronti dell'Ente intimato, eccependo l'inesistenza del credito azionato per le seguenti ragioni: mancanza di un contratto redatto in forma scritta, requisito essenziale nei rapporti negoziali con le pubbliche amministrazioni;
mancanza di un impegno di spesa contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e - quindi - carenza di
1
legittimazione passiva del Comune, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L.;
prescrizione dei crediti vantati ex adverso;
in ogni caso, difetto di prova del diritto azionato.
Costituitasi in giudizio, la RA NZ S.R.L. contestava fermamente l'avversa opposizione e, in particolare, evidenziava che le prestazioni per le quali richiedeva il pagamento rientravano nel contratto di appalto n. 1592 del 05/02/2008, efficace dal
15/09/2007 al 31/08/2017 (giusta determina dirigenziale di proroga n. 98 del
24/09/2010) ed avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e ricambio lampade dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale”, sebbene consistenti in lavorazioni di natura diversa eseguite dall'intimante quale impresa di fiducia dell'Ente. In ordine alla regolarità contabile della spesa, parte opposta rilevava l'inoperatività ratione temporis della disciplina posta dagli artt. 191 e ss. T.U.E.L. (vigente solo a partire dall'esercizio finanziario
2015), e dunque la riconoscibilità del debito fuori bilancio da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi