Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 482

TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 482
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 482
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 15.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 9142/2024 vertente
TRA
IC LE, rappresentata e difesa rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Pietro Romano e Daniela Iaconangelo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ottaviano (NA) alla Via F. Iovino
n.10, giusta procura alle liti allegata al ricorso;

- RICORRENTE-
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore;

CONVENUTO
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 5.3.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo I.C. scuola Mengotti di Roma, con decorrenza e assunzione in servizio dall'11/09/2023 al 30/06/2024, per n.24 ore settimanali;
esposto, altresì, di aver prestato analogo servizio in favore dell'amministrazione resistente, in qualità di docente supplente, in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come di seguito specificati: A.S. 2021/2022: contratto dal 06/10/2021 al 30/06/2022, per n.25 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi di Roma –
RMIC8F400V, scuola Zandonai - Cod. RMEE8F4022 (All.3);
A.S. 2022/2023: contratto dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per n.24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi di Roma – RMIC8F400V, scuola Zandonai
- Cod. RMEE8F4022;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il
diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo di: “previa eventuale disapplicazione dell'art.1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. N. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui (complessivamente € 1.500,00), tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n.107/2015
, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) condannare altresì, il resistente Ministero, alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione separata ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Instaurato il contraddittorio, il Ministero è rimasto contumace.
In data odierna, il procedimento è stato definito con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritengono pienamente condivisibili le ragioni poste a base della decisione di questo tribunale che ha definito analoga questione con sentenza n. 10217/2023 e, pertanto, la motivazione espressa in quella sede viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Deve rilevarsi come la parte ricorrente, impegnata nella docenza alla data di deposito del ricorso, possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di
interesse ad agire. Il requisito della permanenza del rapporto di lavoro è richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema
Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente, il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Inoltre, la nota del Ministero dell'Istruzione n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a
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