Trib. Chieti, sentenza 12/04/2024, n. 20
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Testo completo
R.G. n. 95/2023 liquidazione giudiziale
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Chieti
riunito nella camera di consiglio del 9 aprile 2024, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 95 liquidazione giudiziale del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 12 marzo 2024, vertente tra
MA Di IN, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Lorenzo, in virtù
di delega allegata al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
G.RO.MAR. S.r.l. (p.i. 01213590696), con sede in San Martino sulla Marruccina (CH), alla via Campotino n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 marzo 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo MA Di IN ha chiesto che sia disposta
l'apertura della liquidazione giudiziale della società G.RO.MAR. S.r.l., ai sensi dell'art.
49 d.lgs. n. 14/19 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).
A sostegno della domanda ha rappresentato, tra l'altro, che: con il decreto ingiuntivo meglio indicato nel ricorso il Di IN ha fatto valere, nei confronti della
società G.RO.MAR. S.r.l., il proprio credito maturato come dipendente;
detto decreto, unitamente al pedissequo atto di precetto, è stato notificato alla controparte in data 1°
marzo 2023 e, non essendo stato proposta opposizione, lo stesso è stato dichiarato
definitivamente esecutivo in data 13 giugno 2023;
in data 5 giugno 2023, su istanza del creditore, l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Chieti ha notificato atto di
pignoramento presso terzi;
a seguito delle dichiarazioni rese all'interno di detta procedura, il creditore ha appreso della esistenza di altro procedimento esecutivo e,
pertanto, ha desistito dall'iscrizione a ruolo della stessa, preferendo optare per il deposito di un rituale atto intervento nella procedura già esistente, senza però nulla ottenere, attesa
la sostanziale indisponibilità di somme da distribuire;
nonostante i successivi tentativi,
ad oggi nessuna somma è stata versata in favore del creditore;
nel caso in esame sono presenti sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo, atteso che non vi è dubbio né
del grave e prolungato inadempimento, da parte della resistente, rispetto ai suoi obblighi contrattuali né dell'impossibilità per il creditore di individuare il patrimonio aziendale al
fine di agire esecutivamente ed ottenere il soddisfacimento dei propri crediti. Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto che sia disposta l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale nei confronti della resistente società G.RO.MAR. S.r.l.
La resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione
giudiziale per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda la situazione debitoria, essa può ritenersi ampiamente
dimostrata dalla produzione del titolo di natura giudiziale (si veda allegato n. 1). Inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge che la società resistente ha una cospicua
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situazione debitoria verso l'amministrazione fiscale, con un quadro debitorio superiore certamente ad € 30.000,00.
Gli elementi emersi dall'istruttoria non lasciano dubbi in merito al fatto che la condizione nella quale versa la società G.RO.MAR. S.r.l. deve essere qualificata come
stato di insolvenza, definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il