Trib. Torre Annunziata, ordinanza 13/03/2025

TRIB Torre Annunziata
Ordinanza
13 marzo 2025
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TRIB Torre Annunziata
Ordinanza
13 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, presieduto dalla dott.ssa Emanuela Musi, con la dott.ssa Anna Laura Magliulo come giudice relatore. Le parti coinvolte sono la SO.G.E.T. S.p.A., che ha proposto reclamo contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal Giudice dell'Esecuzione, e il debitore SO IG, che ha chiesto la conferma della sospensione. La SO.G.E.T. ha contestato la giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria avesse competenza esclusiva, e ha eccepito l'erroneità della sospensione per presunta omessa notifica dell'intimazione di pagamento. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, confermando la sospensione dell'esecuzione. Ha argomentato che, nonostante la notifica fosse avvenuta, era stata effettuata a un soggetto diverso dall'effettivo destinatario, il che ha comportato un difetto di notifica. Inoltre, il Collegio ha ritenuto sussistenti i "gravi motivi" per la sospensione, evidenziando la necessità di tutelare i diritti del debitore in attesa di un giudizio di merito. La decisione si fonda su un'analisi approfondita della giurisdizione e della legittimità formale dell'atto di pignoramento.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, ordinanza 13/03/2025
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero :
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

R.G. n. 3692/2024
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
ORDINANZA
- art. 669 terdecies c.p.c. -
Il Tribunale di Torre Annunziata riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. ssa Emanuela Musi Presidente dott.ssa Valentina Vitulano Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice rel.
a scioglimento della riserva di cui al separato verbale di udienza dell'8 gennaio 2025; esaminati gli atti del procedimento di reclamo iscritto al n. 3692/2024 R.G. promosso, avverso l'ordinanza del G.E. dr.ssa Veneranda Nazzaro, comunicata in data 8.8.24, resa nel procedimento n.
R.G.E. 4386/2023, da:
SO.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pescara alla via Venezia, 49, part. IVA 01807790686, assistita e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Aida
Giannattasio, CF: [...], presso il cui Studio, in Salerno alla Via F.lli De Mattia
n°6, è elettivamente domiciliata,
- Reclamante contro
SO IG, C.F. [...], nato il [...], a [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Castellammare di Stabia (NA), alla via E. Alvino n. 12, presso e nello studio dell'Avv.
Fabrizio Antonino Conte, C. F. [...]e P. Iva 07446811213, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Reclamato
Nonché
INPS CASTELLAMMARE DI STABIA (CF: 80078750587) con sede in Castellammare di Stabia
(NA) alla via Savorito n. 1/8 CAP 80053 Castellammare di Stabia (NA).
-Terzo pignorato contumace
OSSERVA
1
La Soget S.p.A. notificava, in data 22.11.23 a mezzo servizio postale a SO GI, l'atto di pignoramento presso terzi n. 2023/676010, con terzo debitore l'Inps - filiale di coordinamento di
Castellammare di Stabia, contenente l'ordine a pagare il complessivo importo di € 1.362,15 per il mancato pagamento di tributi.
Avverso tale pignoramento, SO IG proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. regolarmente iscritta a ruolo con numero di Rge 4386/2023, chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza comunicata in data 8.8.2024, il G.E. disponeva la sospensione dell'esecuzione rilevando l'omessa notifica della Intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR n.
602/1973 e che tale omissione integrasse i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c..
Avverso tale ordinanza propone reclamo la Soget S.p.A. sulla base dei seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione del Giudice adito, avendo potere di jus dicere in subiecta materia la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, nel caso di specie, di Napoli;

- erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il G.E. rilevava l'omissione della notifica dell'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento, in quanto la stessa, rubricata al n. 325511/2023 e notificata in data 5.7.2023, era stata regolarmente depositata dalla Soget Spa all'atto della costituzione telematica;

- tardività dell'opposizione proposta dal Sig. SO e, in ogni caso, insussistenza dei gravi motivi legittimanti la disposta sospensione.
Si costituiva il SO chiedendo la conferma della ordinanza di sospensione per i motivi ampiamente indicati in ricorso, impugnando l'eccezione di difetto di giurisdizione ed eccependo, a sua volta, la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. di porre in essere atti di accertamento e riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia stante l'assenza di titoli abilitativi.
Esteso il contraddittorio al terzo pignorato, non costituitosi a seguito di rituale notifica a cura della reclamante, il Tribunale, previa messa in visione del fascicolo di prime cure, all'udienza dell'

8.1.2025 riservava la decisione.
In via preliminare, occorre verificare se si configuri il difetto di giurisdizione, lamentato dalla Soget
S.p.A e, nel dettaglio, se si radichi la giurisdizione del giudice ordinario, ovvero quella del giudice tributario.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che ha attribuito in generale alle commissioni tributarie (attuali corti di giustizia tributarie), per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. n. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per
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