Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 8175

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 8175
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8175
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

N°10991/2019RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C C Giudice relatore ed estensore
dott.ssa S C Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10991 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.
e vertente
TRA
nata ad Aosta l'8.6.1972 elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma Piazzale Dunant n°15 presso lo studio dell'avv.G C che la rappresenta e difende in virtu' di procura in atti - ricorrente –
E
nato a Roma il 27.3.1971elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma Circonvallazione Clodia n°19 presso lo studio dell'avv. Claudio Iovane che lo rappresenta e difende in virtu'di procura in atti -
-resistente -


Con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2019 , premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
29.06.2002, che dall' unione coniugale erano nati il figlio Per_1 in Roma il 31.8.2003 e la figlia in Roma il 4.10.2005, che Per_2 la casa coniugale era sita in Roma Via Michele Cantone n°7 condotta in locazione, che l'unione coniugale era venuta meno a causa del comportamento irascibile, violento ed aggressivo del marito, che ella prima del matrimonio aveva lavorato presso un esercizio commerciale, che dopo la nascita dei figli, in accordo con il marito, aveva lasciato il lavoro per occuparsi della famiglia
e dei figli con l'intenzione poi di riprendere l'attivita' lavorativa, che nell'anno 2011 ella aveva ripreso a lavorare e che svolgeva l'attivita' di sarta in casa, che il marito, da quel momento, aveva iniziato a tenere un comportamento poco collaborativo alternando momenti di apparente tranquillita' a momenti di particolare aggressivita' arrivando a tirarle oggetti addosso, insultandola ed offendendola anche davanti ai figli, che ella, nell'anno 2015, aveva appreso che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna tale visionando Persona_3 chat e ricevute di alberghi e di ristoranti, che il marito spesso si allontanava da casa nei fine settimana per andare a Milano dove viveva la predetta, che nel mese di luglio 2015 il marito l'aveva accusata di aver provocato un malore alla madre della sua compagna avendola chiamata al telefono, che nell'occasione l'aveva insultata dicendole:“… sei una cogliona, sei una stronza, sei una puttana, sta andando a denunciarti perché, a causa Per_3 di queste telefonate, sua mamma è stata ricoverata all'ospedale
…” e l'aveva afferrata per un braccio scaraventandola in terra riempendola di schiaffi calci e pugni così da provocarle evidenti ematomi su tutto il corpo, che ella non aveva chiamato le forze dell'ordine né si era recata in ospedale avendo timore di una reazione del marito, che detti comportamenti nel tempo erano aumentati, che il marito l'aveva allontanata dalla famiglia di origine e dagli amici, che i figli avevano manifestato evidenti disagi, che nel mese di luglio dell'anno 2007 il marito si era allontanato dalla casa familiare senza fornire spiegazione alcuna,
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che nel mese di novembre dello stesso anno il marito era tornato a casa ma aveva continuato ad assumere comportamenti offensivi anche nei confronti dei figli dicendo al figlio parole del tipo “… sei un coglione, sei un incapace, sei un deficiente, devi avere le palle, sei come tua madre…”, ed alla figlia “… sei una stronza come tutte le donne …”e proferendo nei suoi confronti parole del tipo “se non togli le tue cose ti metto a fuoco a te e alle tue cose…sei un incapace, sei una donna inutile…vai a fare la puttana in mezzo alla strada perché sai fare solo questo…ti faccio sputare il sangue…ti faccio strisciare per terra…ti faccio togliere i figli tanto non lavori e non te li affideranno mai…ammazzo te e tutta la tua famiglia…”;,che ella nel mese di settembre 2018 aveva trasferito la sua attivita' lavorativa in altro appartamento condotto il locazione, che il marito la mattina del 25 novembre
2018, per futili motivi, in preda ad un vero “stato di ira” aveva afferrato la tazza del caffè scagliandola in terra nonché aveva preso lo stendibiancheria ed aveva iniziato a saltarci sopra, aveva urlato ed insultato il figlio con frasi del tipo “… svegliati che è tardi, stai sempre a letto, sei un coglione, vai a fare in culo…”, aveva dato un pugno sulla porta della camera, l'aveva afferrata e l'aveva fatta cadere per terra impendedole qualsiasi movimento tenendola ferma con il suo peso e tirandole i capelli, che aiutata dal figlio era riuscita a svicolarsi e si era allontanata dall'abitazione unitamente ad entrambi i figli ed aveva sporto una denuncia nei confronti del marito, che nei giorni successivi il marito aveva assunto una condotta sempre più vessatoria e mortificante tanto da rendere la convivenza insostenibile e che pertanto ella il 1.12.2018 si era allontanata dall'abitazione familiare insieme ai figli , per cui la ricorrente il 1° dicembre
2018 si allontanava dall'abitazione familiare unitamente ai figli dandone comunicazione alla Legione Carabinieri Lazio Stazione
Roma - Ponte Galeria trasferendosi a vivere nell'appartamento condotto in locazione, per tutelare la sua incolumita' fisica e psichica e quella dei figli minori i quali fortemente provati e spaventati dalle continue sopraffazioni a cui il genitore li aveva costretti non volevano piu né vedere né sentire il padre, che era stata convocata in data 24.1.2019 dalla Sezione di Polizia
Giudiziaria del Tribunale di Roma presso la Procura della
Repubblica per rendere sommarie informazioni e nell'occasione era venuta a conoscenza di essere stata denunciata dal marito per
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il reato di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., che il marito non aveva versato nulla né per il suo mantenimento della moglie né per quello dei figli minori, che pertanto ella era stata costretta a richiedere l'aiuto economico della propria famiglia di origine per sostenere tutte le spese necessarie, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori in suo favore, disporsi incontri protetti dei minori con il padre, porsi a carico del marito un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori, porsi a carico del marito il pagamento del 50%di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli minori, così come specificate nel Protocollo di Intesa del
Tribunale di Roma sottoscritto in data 17.12.2014, porsi a carico del marito un assegno pari ad euro 500,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento nonché disporsi una consulenza tecnica al fine di accertare la capacità genitoriale del marito.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione, pur contestando la ricostruzione dei fatti posti a fondamento della crisi coniugale, negando di aver posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli minori e rappresentando che unione materiale e spirituale era venuta meno a causa dei comportamenti vessatori e provocatori posti in essere nei suoi confronti dalla moglie con il coinvolgimento dei figli, la quale era solita denigrarlo sia in presenza dei figli che in presenza di parenti e di amici affermando che la famiglia era costretta a vivere in condizioni a causa del suo comportamento, che egli aveva sempre garantito alla famiglia un confortevole alloggio di 120 metri quadrati con giardino, che egli aveva sempre consentito alla moglie l'accesso diretto al suo conto corrente avendole messo a disposizione una carta bancomat a lei intestata, che egli aveva sempre favorito l'avviamento dell'attivita' lavorativa della moglie tanto che le aveva acquistato i macchinari necessari per un valore di euro 5000,00, che aveva sempre provveduto a far fronte alla spese necessarie per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, che la moglie invece era sempre stata contraria ad ogni sua iniziativa lavorativa, era sempre stata indifferente all'impegno scolastico dei figli ed aveva sempre cercato di escluderlo dalla vita degli stessi ai quali aveva imposto un patto di omerta', che la moglie era stata sempre indifferente rispetto alla sue condizioni di salute risultato
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affetto da una grave malformazione cardiaca e dalla Sindrome di
Arnold-Chiari, che l'improvviso peggioramento di dette patologie aveva inasprito il conflitto familiare a causa dei ricoveri ospedalieri, della sua impossibilita' di deambulare, che era stato costantemente aiutato dalle sue sorelle e Stefania e dal Per_4 suo amico che a causa della situazione Persona_5 familiare il figlio aveva perso un anno scolastico, che Per_1 pertanto egli aveva cercato solo di sollecitare il figlio ad impegnarsi e a non trascorrere le giornate tra il letto ed il computer, che le sue condizioni di salute ed in particolare le sue difficolta' di deambulazione non gli avrebbero mai consentito di porre in essere le condotte descritte dalla moglie, che a causa della denuncia della moglie nei suoi confronti in data 5.3.2019 era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli e di allontanamento dalla casa familiare ed in data 18.3.2019 era stato emesso decreto di giudizio immediato con udienza fissata in data 12 giugno 2019, che era necessario favorire la ripresa dei contatti con i figli, che vista la situazione era meglio affidare i figli ai Servizi Sociali pur con il loro stabile collocamento presso la abitazione materna con monitoraggio del nucleo familiare da parte degli stessi, che era necessario comunque ascoltare i figli minori e disporre una consulenza tecnica psicologica al fine di verificare la capacita' di ciascun genitore, che
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