Trib. Tivoli, sentenza 14/10/2024, n. 1143

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 14/10/2024, n. 1143
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1143
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

1
N. R.G. 1181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Intorcia e dall'Avv. Francesco Lembo, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Comunale del
Principe, n. 13/A, giusta procura alle liti allegata alla citazione
OPPONENTE contro
ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Borraccino, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII, n. 4, giusta procura in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA

CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.06.2024

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, A.S.L. Napoli 1 Centro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 204 del 27.01.2021, emesso per l'importo di Euro
6.681,27, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione ad un credito per fornitura di presidi ed ausili erogati ad invalidi civili.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto:
- che l'intestato Tribunale risulta incompetente per territorio in favore del
Tribunale di Napoli;


2
- che l'opposta non ha provato di essere iscritta nell'elenco delle società autorizzate a fornire protesi ortopediche nella forma dell'assistenza indiretta;

- di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento, mediante saldo integrale delle fatture allegate dalla creditrice;

- che sugli importi dovuti non risulta applicabile la disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Itop Officine
Ortopediche S.p.a., rilevando:
- che l'eccezione di incompetenza per territorio articolata dall'opponente risulta inammissibile o infondata;

- di essere regolarmente iscritta e censita nell'elenco delle imprese in possesso dei requisiti per operare come fornitori ortopretesici autorizzati;

- che l'adempimento di parte opponente è limitato all'importo di Euro 2.889,85, permanendo il credito per il residuo della sorte capitale e interessi moratori;

- che gli interessi moratori dovuti dall'opponente devono quantificarsi in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
All'udienza del 19.06.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In relazione all'eccezione di incompetenza per territorio, l'opponente ha evidenziato:
- che il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento deve individuarsi presso la sede della tesoreria regionale della A.S.L. Napoli 1 Centro, in applicazione delle norme di contabilità pubblica;

- che l'obbligazione è sorta presso la sede dell'opponente, ove le prestazioni dovevano essere fornite;

- che il foro generale deve individuarsi nel luogo della sede dell'opponente, convenuta in senso sostanziale.
L'eccezione di incompetenza per territorio articolata dall'opponente, pur dovendosi ritenere ammissibile, stante la puntuale contestazione dei diversi fori concorrenti, deve essere rigettata.
A tal riguardo, va premesso che “grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché in mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass.
07.05.2021, n. 12156, conf.
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