Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 861

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 861
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 861
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 555/2024 tra
ER ET (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO
RICORRENTE
e
AD (C.F. 80021670585 ), con il patrocinio degli avv. AR UR,
SA CA, CO MARCO
CONVENUTO
Oggi 25 novembre 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi con collegamento da remoto per ER ET l'avv. TOMASSOLI e per AD l'avv. CO che si riportano ai rispettivi atti e conclusioni;
l'avv. Tomassoli evidenzia che la totalizzazione non rileva ai fini della domanda oggetto del ricorso;
insiste per l'accoglimento del ricorso, con distrazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro
dott. Silvia Rigon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
ER ET (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti FILIPPO TOMASSOLI e GIANFRANCESCO GARATTONI, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
AD (C.F. 80021670585), rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo con il patrocinio dell'avv. UR AR, MARCO CO e CA
SA, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.

1. Il dott. TO MA, titolare di pensione di anzianità in totalizzazione (erogata dall'INPS) a decorrere dall'1.12.2006, ha convenuto la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti contestando la legittimità della trattenuta operata dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, così concludendo:
“dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della
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pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. MA TO per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004;
delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della AD;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati
27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013;
deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la Cassa ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- 2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di PADOVA,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Il tutto nel limite della prescrizione decennale a decorrere dal primo atto interruttivo del 2.09.2020 (doc. 2). spese rifuse”.

2. Si è costituita la AD eccependo, in via preliminare, la decadenza ex. art. 47 dpr
639/1970 e l'improcedibilità della domanda;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, eccependo in ogni caso la prescrizione, individuando il primo atto di interruzione nel ricorso notificato il 16.5.2024, così concludendo: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla Cassa. Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 16.5.2019, ovvero, in via subordinata al 16.5.2014, ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 2.9.2010. Dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo del presente giudizio. In ogni caso, respingere la domanda di condanna della
AD al pagamento / alla liquidazione delle quote trattenute a titolo di contributo di
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solidarietà direttamente alla parte ricorrente, in relazione alla circostanza che al dott. MA
è riconosciuta la pensione di anzianità in totalizzazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

3. La controversia è decisa sulla base dei documenti prodotti.

4. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di decadenza della domanda sollevata dalla convenuta.
Non rileva, nel caso di specie, l'art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970 per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non integra una ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma una azione di adempimento di un “credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima” applicata unilateralmente dalla Cassa, dopo la (corretta) liquidazione della pensione.

5. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
Invero, la norma dell'art. 443 c.p.c. opera solo per le cause previdenziali relative alle domande dirette a conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali (Cfr. Cass.
10.3.2006, n. 5311).
L'obbligo di previo inoltro di domanda amministrativa non sussiste invece quando la causa verte soltanto sull'interpretazione di una norma, al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni sul trattamento di pensione, come nel caso di specie.

6. Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti della eccepita prescrizione decennale.

6.1. Il dott. MA, titolare di pensione in regime di totalizzazione (erogata dall'INPS)
a decorrere dal 1.12.2006, subisce una trattenuta mensile sulla quota di pensione a carico della AD a titolo di contributo di solidarietà, previsto in forza dell'art.22 del
Regolamento per la Disciplina del Regime Previdenziale, adottato con delibera dei delegati della Cassa, approvata con D.M. 14.07.04, successivamente reiterato, per quanto interessa, dalle delibere 4/2008, 3/2013, 10/2017 che hanno previsto il contributo di solidarietà per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023.

6.2. L'art. 22 del regolamento della AD approvato con DM 14.7.2004 ha previsto:
"1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni, è applicato un contributo di solidarietà calcolato secondo i criteri e le percentuali indicate: nella allegata tabella «F1» ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa con requisiti maturati dal 01/01/2005 sugli scaglioni di
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quota di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo;
nella allegata tabella
«F2» ai trattamenti
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