Trib. Lucca, sentenza 20/11/2024, n. 1172
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Testo completo
N. R.G. 3668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G B Presidente estensore
Dott.ssa M B G
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/11/2023 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CRISTIANA Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C.
B n. 24, giusta procura in atti
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
A G ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
G C n. 37, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio minore, resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra , e residenza anagrafica Parte_2 nella casa familiare, ove manterrà la residenza anche la figlia maggiorenne, La Persona_2 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con il figlio.
2) L'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Lido di Camaiore Parte_1
1
(LU) via Brunelleschi, 10, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_2 arredi e pertinenze, con divieto di sub locazione anche di porzione della stessa.
3) I ricorrenti confermano concordemente il regime paritario di frequentazione del figlio minorenne, lasciandosi la più ampia libertà di concordare giornalmente la frequentazione del figlio, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema