Trib. Napoli, sentenza 24/09/2024, n. 8080
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Testo completo
r.g. 21377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile in composizione monocratica, in persona del magistrato dott.
Immacolata Cozzolino nella causa iscritta al n. 21377/2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21377 /2023 promossa da:
il sig. FRANCESCO FIMMANO', in proprio e quale presidente e legale rapp.te di AVIA -
ASSOCIAZIONE VITTIME DELLE INGIUSTIZIE E DEGLI ABUSI FILOMENO
FIMMANO, rappresentato e difeso dall'avv. FIMMANO' FRANCESCO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Google LLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente
e congiuntamente dagli Avv.ti Marco Berliri, avv. Massimiliano Masnada nonché dall'Avv. Alberto
Bellan e dagli Avv.ti Michele Traversa, avv. Ambra Pacitti e avv. Giacomo Bertelli in virtù di procura generale alle liti depositata in atti;
-INTERVENTORE VOLONTARIO-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente proponeva ricorso in opposizione al provvedimento
n. 430 del 28 settembre 2023 notificato a mezzo pec in data 5 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 78 del
Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011. Il ricorrente premetteva:“che in data 22.10.2022 il GIP presso il Tribunale di Bari aveva archiviato il procedimento n.11039/2022 nei confronti del ricorrente, che il prof. NÒ aveva fatto reiterate richieste e diffide e per l'effetto Google aveva deindicizzato solo una parte degli articoli che lo riguardavano, che il D.L 31 ottobre 2022, n. 162 all'articolo 64 ter disp. att. c.p.p. “Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini” in vigore dal 30 dicembre 2022 aveva sancito:
“La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo
a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa
l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. 2. “Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo:
«ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante»., “Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive un'altra annotazione: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante”., che il ricorrente aveva provveduto a richiedere al
GIP presso il Tribunale di Bari il decreto di archiviazione, con l'ordine esecutivo reso a norma del comma 3 dell'art. 64 ter. in data 16.02.2023, che il ricorrente aveva inoltre diffidato, in data
17.02.2023 Google a deindicizzare i relativi Url. Decorsi i termini di legge il ricorrente aveva presentato Reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 Del Regolamento con l quale aveva chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell'omonimo motore di ricerca, la rimozione degli
URL. Con nota del 21 marzo 2023 l'Autorità ha chiesto a Google di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell'atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante. Con nota dell'11 aprile 2023 Google
LLC aveva comunicato anche al ricorrente di aver disposto “il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 13 nelle pagine 2 e 3 del riscontro dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome del reclamante;
− di non poter invece aderire alla richiesta con riferimento agli
ulteriori URL ritenendo ancora sussistente un interesse pubblico alle notizie tenuto conto del fatto che si tratta di contenuti di recentissima pubblicazione (novembre 2022) ed aggiornati in quanto negli articoli in questione viene dato atto dell'intervenuta archiviazione in suo favore fornendo pertanto informazioni attuali relativamente alla vicenda che lo ha coinvolto;
− le informazioni in questione attengono inoltre alla vita professionale dell'interessato che riveste un indubbio ruolo pubblico in ragione dell'attività tuttora svolta…” ;
Con il provvedimento che si oppone con il presente atto, l'Autorità ha rigettato il reclamo, rilevando che