Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2024, n. 299
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. R M all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.02.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2581.2021 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rapp.ti e difesi dall' avv.to A C, come in atti ricorrenti
E
, in persona del Sindaco p.t. , rapp.to e Controparte_1 difeso dall' Avv. F N, dell'avvocatura municipale, come in atti
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2021, i ricorrenti in epigrafe, hanno convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“accerti e dichiari la nullità della scheda di valutazione dei ricorrenti, relativa al bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2020 del
Comune di nonché della graduatoria di cui alla determina n. Controparte_1
(quattro);
accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il punteggio di 4 per la voce “ esperienza acquisita “ in luogo di 3 nella scheda di valutazione relativa al bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2020 del nonché nella graduatoria di cui CP_1 Controparte_1 alla determina n. 805 del 19 aprile 2021 per la categoria C;
accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il punteggio totale di 84
(ottantaquattro) in luogo di 83 (ottantatre) nella scheda di valutazione relativa al bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2020 del
Comune di nonché nella graduatoria di cui alla determina n. Controparte_1
805 del 2021 Cat. C e, pertanto, accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti quali vincitori del concorso per la progressione economica orizzontale, anno 2020, indetto dal Comune di Controparte_1 per la categoria C;
accerti e dichiari, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria C, posizione economica C4, a decorrere dal 1 gennaio 2020;
condanni, di conseguenza, il Comune di Controparte_1
a corrispondere, in favore dei ricorrenti, le differenze di trattamento economico tra la posizione economica C3 e quella C4, oltre alle differenze contributive, a decorrere dal primo gennaio 2020;
in via subordinata, accerti
e dichiari la nullità dell'intera graduatoria approvata con la determina numero 805 del 19.4.2021, per la categoria C, per erroneità e/o illogicità nel punteggio attribuito ai ricorrenti per la voce “esperienza acquisita” e condanni il a riformulare il giudizio contenuto Controparte_1 nella scheda di valutazione personale degli istanti ai fini della progressione economica attribuendo ai ricorrenti il punteggio di 4 per la voce “ esperienza acquisita” in luogo di 3;
in via ulteriormente subordinata, accerti e dichiari la nullità dell'intera graduatoria per la categoria C approvata con la determina numero 805 del 19.4.2021 per erroneità nel punteggio attribuito ai ricorrenti per la voce “esperienza acquisita” e condanni il Controparte_1
a rinnovare completamente o solo nei confronti dei ricorrenti, la
[...] procedura selettiva per l'assegnazione della progressione economica orizzontale anno 2020 per la categoria C stante, si ripete, l'erroneità oltre che l'illegittimità del punteggio attribuito per la voce “esperienza acquisita” che non può essere 3. con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ….”
Hanno dedotto, nello specifico: di essere dipendenti del Comune di CP_1
– inquadrati nella posizione giuridica C – con livello economico C3,
[...]
con profilo di agenti di polizia locale, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della classificazione del personale di cui al
CCNL di categoria;
il con Controparte_1 provvedimento/determina a firma