Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1271

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1271
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 1271
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1835/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.7.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli (nata a
[...] Per_1
Sassari il 22.7.2006, maggiorenne non autosufficiente - studentessa), (nato a [...] il Persona_2
20.2.2016), (nata a [...] il [...]) nati a seguito della loro relazione sentimentale. Per_3
pagina 1 di 5
Nel ricorso il IG. ha allegato che: 1) la convivenza con la IG.ra si è conclusa nel 2019 e Pt_1 CP_1
che in un primo momento egli si è trasferito a Sorso, mentre i figli sono rimasti presso la residenza familiare sita in Teti insieme alla madre, con la precisazione che in questo tempo egli è comunque riuscito a mantenere i rapporti con la prole;
2) successivamente, a partire dal settembre 2021, la IG.ra
avrebbe rappresentato delle difficoltà nell'accudire i minori, motivo per cui questi ultimi sono CP_1
stati collocati in via prevalente presso la residenza paterna e ciò con il coinvolgimento dei Servizi sociali sia del Comune di Teti che di quelli del Comune di Sorso, raggiungendo -inoltre- un accordo sul diritto di visita in capo alla IG.ra (che avrebbe potuto vedere i minori senza stabilire periodi o CP_1
scadenze tassativi, ma compatibilmente con gli impegni dei minori e della madre stessa) e senza prevedere alcuna forma di contribuzione al mantenimento da parte della madre in favore dei minori;
3) il minore è risultato affetto alla nascita da toxoplasmosi ed è supportato da Persona_2 un'educatrice del Comune di Sorso, come pure la figlia più piccola, che ha altresì evidenziato Per_3 delle difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento, necessitando di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana. Alla bambina è stata perciò riconosciuta un'invalidità, con conseguente elargizione in suo favore (allo stato, tuttavia, e per quanto consta, non ancora erogata) da parte dei competenti istituti assistenziali delle indennità e dei sussidi previsti dalla legge;
4) il ricorrente, fin dal trasferimento dei figli presso la sua residenza ha provveduto al loro mantenimento e ad ogni loro necessità, avvalendosi anche del sostegno dei Servizi sociali del Comune di Sorso.
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