Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 759

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 759
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 759
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 536/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dagli avv. Salvatore e Andrea Giannattasio) a mezzo ricorso depositato il 14/5/2024
contro
Controparte_1
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 12, letterali):
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 pari ad € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo 1


di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Il non si costituiva in Controparte_1 giudizio
*
All'udienza 4/12/2024, nella causa n. 536/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo: per la parte ricorrente, da remoto ex art. 127 bis cpc, l'avv. Salvatore Giannattasio;
nessuno compare per il . Controparte_1
Verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, dichiarando l'attualità della immissione in ruolo come da produzione in atti.
Discussa la causa il giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente durante l'/gli anno/i scolastico/i elencati in ricorso p. 1, cfr. doc. 4 ric. 2019/20, 2020/21, ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di contratto annuale o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, come da documentazione prodotta da parte ricorrente.
Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per
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l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.
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L'art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 la inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
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servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”. Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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Sotto il manto della Costituzione, che all'art. 35 impone alla Repubblica la “cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori”, alla formazione, definita “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell'Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che, rafforzato dalla protezione costituzionale, non sopporta esclusioni, irragionevoli distinzioni, discriminazioni.
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In questa direttrice, assume rilievo, ad es. la sent. n. 32104/2022 della Sez. Lav. della Cassazione, dedicata al personale educativo. “Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria (…), emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. La sentenza pertanto è stata massimata: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Questo diritto fondamentale della persona del lavoratore e della lavoratrice si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici tra i quali anche la Carta Docente.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l'aggiornamento”, a
“diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei
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