Trib. Lecco, sentenza 16/09/2024, n. 166
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 17 luglio 2024 ed iscritta al n. 931
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF: ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Rivolta n. 20
- (CF: ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Rivolta n. 20
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Goretti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dello stesso sito in Ballabio, via Mazzini n. 37, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 6.9.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai
sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglio Ill.mo Tribunale adito rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le
seguenti conclusioni relative alla separazione
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• dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg. e ai sensi dell'art. 151, 1° Testimone_1 Parte_1
comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni sotto specificate;
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica
con la madre presso l'abitazione della stessa sita in Oggiono via Cavour n. 5, dove la Sig.ra si è già trasferita;
Pt_1
3. La casa coniugale e le relative pertinenze restano assegnate al Sig. con diritto di godimento dello Testimone_1
stesso di tutti gli arredi ivi presenti. Il Sig. si accollerà per intero il mutuo del predetto immobile ed il Tes_1
finanziamento relativo alle spese di ristrutturazione
4. Per quanto attiene alle visite infrasettimanali e dei fine settimana le parti stabiliscono concordemente che il padre
potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo preavviso di almeno 24 ore alla madre, e compatibilmente con gli
impegni scolastici e sportivi dei bambini e con gli impegni lavorativi dei genitori,
festività: i bambini trascorreranno con il padre il pranzo di Natale e con la madre la sera di Natale, mentre i restanti
giorni verranno gestiti liberamente e di comune accordo tra i coniugi;
le vacanze pasquali verranno gestite liberamente e
di comune accordo tra i coniugi
vacanze estive: i bambini trascorreranno con il padre 7 – 10 giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro la metà
del mese di luglio e con reciproca comunicazione della località di villeggiatura prescelta,
Per_ 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Tes_1 Pt_1 Per_2
la somma mensile di euro 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate
bancarie della Sig.ra Il contributo verrà versato per 12 mensilità all'anno, sarà rivalutato annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT e corrisposto sino all'autosufficienza economica dei figli.
6. Quando i figli staranno con il padre durante le vacanze estive, il contributo al mantenimento verrà riproporzionato
sulla base del numero di giorni di competenza del padre.
7. Le spese straordinarie inerenti ai figli verranno suddivise al 50% fra i genitori così come indicato nel Protocollo
di intesa vigente presso il Tribunale di Lecco, e precisamente:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche