Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2024, n. 233

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2024, n. 233
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 233
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo


N. 4566/2022 R.Gen.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.1.2024;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite;
pronuncia il seguente provvedimento


REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 4566 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra ME LU (6.11.1980 - c.f. [...]- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall'avv. Francesco Nucara del Foro di Reggio Calabria) e l'A.T.A.M. – Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana
s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80002070805 - rappresentato e difeso per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 23.10.2023 dall'avv.
Giuseppe Aloisio del Foro di Reggio Calabria).

1. Il ricorso proposto da ME LU è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare applicata di cui al protocollo n. 2625 del
6/6/2022 ex art. 7 L. 300/70 e, per l'effetto, annullarla e conseguentemente condannare ATAM
1 s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso della somma illegittimamente trattenuta in busta paga, oltre compensi legali e accessori”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ME ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: a) di essere dipendente dell'A.T.A.M. - Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana s.p.a. con qualifica di Operatore di esercizio (autista);
b) di essersi visto irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per giorni due con lettera protocollo
n.3929 del 25.8.2022 per assenza ingiustificata dal lavoro in data 30.7.2022, ricondotta dal datore di lavoro alla fattispecie di sospensione dal lavoro previste all'art. 42 R.D. 148/1931;
c) che l'effettivo svolgimento dei fatti era però diverso da quello indicato dalla società datrice di lavoro;
d) che, più precisamente, nella predetta data del 30.7.2022 era in effetti tenuto a osservare il turno 84 che prevedeva la conduzione dell'autobus di linea ATAM 10 - 5- 113 con inizio dalle ore 13.20 fino alle ore 21.15, con un'interruzione dalle 15.35 fino alle 17.36;
e) che però, durante la notte precedente, è stato improvvisamente colto da un violentissimo prurito da reazione post Covid al torace ed alla schiena, non lenito neppure mediante la somministrazione di cortisone ed antistaminici, per cui la mattina alle ore 9.00, dopo una notte insonne, ha comunicato telefonicamente all'A.T.A.M. s.p.a. l'occorso e l'impossibilità di prestare servizio,
f) di essersi quindi presentato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria alle ore 11,12, venendo dimesso dopo cure straordinarie alle ore 12;
g) che l'A.T.A.M. s.p.a. gli ha egualmente inviato una lettera di contestazione per assenza ingiustificata;
h) che nel termine di
5 giorni ha fornito le proprie giustificazioni, corredate da certificato medico rilasciato dal
Pronto Soccorso;
i) che, nonostante tali giustificazioni, l'azienda gli ha lo stesso – e in modo asseritamente illegittimo - irrogato la predetta sanzione disciplinare.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, la resistente A.T.A.M. s.p.a. ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso, preliminarmente, in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
A detta della stessa, innanzitutto, dal ricorso non si comprenderebbe chiaramente il petitum e la causa petendi, giacché nello stesso si fa riferimento ad una presunta sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 3 (tre) adottata con provvedimento del
25.8.2022 a seguito di contestazione, mentre la sanzione disciplinare irrogata (con il predetto provvedimento) è stata di sospensione dal lavoro e
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