Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 17
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Testo completo
N. R.G. 975/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 975/2023 tra
TE AN ER,
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per TE AN ER gli Avv.ti LO BUE IRENE, ZAMPIERI NICOLA,
MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2023 promossa da:
TE AN ER (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Borgo Ronchini n. 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LO BUE
IRENE, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/07/2023, TE AN ER, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s. 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso dell'a.s. 2022/2023, la supplenza indicata in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tale contratto a termine, il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 975/2023 tra
TE AN ER,
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per TE AN ER gli Avv.ti LO BUE IRENE, ZAMPIERI NICOLA,
MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2023 promossa da:
TE AN ER (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Borgo Ronchini n. 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LO BUE
IRENE, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/07/2023, TE AN ER, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s. 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di €. 500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso dell'a.s. 2022/2023, la supplenza indicata in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tale contratto a termine, il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
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