Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 386

TRIB Padova
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Padova
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 386
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 386
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

N. 1690 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1690 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VISENTIN CLAUDIA , come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. LUCCHIN STEFANIA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
CONCLUSIONI congiunte rese per la udienza cartolare del 6.2.25
“1) Pronunciare la separazione personale dei IGnori e autorizzando Parte_1 CP_1
i coniugi a vivere separati.
2) Disporre l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i Persona_1
genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Sintanto che il padre non reperirà un alloggio autonomo ed idoneo ad ospitare la figlia nell'esercizio del diritto di visita, le parti concordano che il IGnor potrà tenere con sé tre pomeriggi a settimana (per due CP_1 Per_1
ore e mezzo) al suo rientro dal lavoro, prelevando la bambina dalla ex casa coniugale o dei nonni materni quando la madre ha il turno pomeridiano di lavoro, (indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 20.30) ed un giorno ogni fine settimana, il sabato o la domenica, da concordare con la madre.
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Rimane inteso che, nella determinazione dei pomeriggi in cui incontrare la figlia, il IGnor terrà CP_1
conto dei turni di lavoro della GN , cercando di incontrare la bambina nei pomeriggi in Pt_1 cui la moglie avrà il turno di lavoro, sempre che tale soluzione sia compatibile anche con il lavoro dello stesso IGnor . A seguito del reperimento da parte del convenuto di idonea abitazione CP_1
che consenta a quest'ultimo di ospitare la figlia, l'orario e le modalità di visita del padre alla bambina saranno invece organizzate nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana al rientro dal lavoro, prelevandola dall'abitazione ex coniugale o dei nonni materni quando la madre ha il turno pomeridiano di lavoro un fine settimana ogni quindici giorni, tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di
Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando una volta con la madre ed una volta con il padre le giornate di Natale e quelle di Pasqua e così le altre festività previste da calendario
(es. 25 aprile, 1 novembre, 8 dicembre, 2 giugno). Nei giorni predetti il padre terrà con sé la bambina fino alla cena, in seguito la riaccompagnerà dalla madre verso le 20.30/21.00, o comunque all'orario di rientro della madre nei giorni in cui la stessa sarà di turno al lavoro pomeridiano. I pernotti presso il padre cominceranno a partire dal compimento dei tre anni di . Nella determinazione dei Per_1
giorni in cui il IGnor terrà con sé la figlia si terrà conto dei turni lavorativi della GN CP_1 Pt_1
e degli impegni lavorativi dello stesso IGnor . CP_1
3) Il IGnor corrisponderà alla GN la somma mensile di € 300,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia minore;
detta somma sarà versata sul conto corrente Per_1
bancario intestato alla GN . Si dà atto che il IGnor acconsente a che la GN Pt_1 CP_1
continui a percepire integralmente (e dunque anche per la quota spettante al primo) Pt_1
l'assegno unico per la figlia minore e ogni altro emolumento e/o indennità che dovesse essere corrisposta dagli enti previdenziali. Il IG. contribuirà inoltre nella misura del 50% nelle spese CP_1 straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
a tale riguardo i coniugi fanno rinvio al protocollo in uso presso questo Tribunale, quanto alla qualificazione ed alla regolamentazione delle spese. Attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
4) I coniugi si danno atto di essere consapevoli delle reciproche diversità di cultura e di nulla opporre a che la figlia possa conoscerle o entrare in contatto con entrambe le realtà; Per_1
5) La casa coniugale sita in Campodarsego (PD) via Caltana n. 196 int.1 verrà assegnata alla GN
. Con riguardo alla casa coniugale, sita in Campodarsego (PD) via Caltana n. 196 i Parte_1
coniugi concordano nel riassetto dei reciproci rapporti patrimoniali, sì che il IG. si impegna a CP_1
cedere alla moglie, che si impegna ad accettarla, e a titolo gratuito, la propria quota di proprietà della casa coniugale. A far data dal corrente mese di luglio 2024 la GN provvederà in via Pt_1
esclusiva al pagamento integrale della rata del mutuo, esonerando il coniuge da tale impegno,
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mentre il IGnor si impegna sin d'ora a trasferire alla GN la propria Parte_2 Pt_1
quota immobiliare relativa all'abitazione coniugale sita in Campodarsego (PD), via Caltana n. 196, int.1 con annesso garage e quota condominiale di giardino così come indicato nell'atto di compravendita allegato quale doc. 6 fascicolo parte ricorrente, alla condizione che la GN Pt_1
proceda all'accollo del mutuo contratto da entrambi i coniugi con Credité Agricole, in occasione dell'acquisto della casa coniugale. Il rogito dovrà avvenire alla data che sarà indicata dalla IG.ra e comunque entro e non oltre il 31/07/2025. In caso di rifiuto a cedere la propria quota Parte_1
di immobile da parte del IG. , la IG.ra potrà chiedere il pagamento delle rate di mutuo CP_1 Pt_1
a carico dell'ex coniuge avendo diritto a recuperare anche le somme versate per suo conto dal rilascio della casa coniugale.”
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], hanno contratto matrimonio civile il CP_1
03/07/2020 in Vigonovo (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie C, Ufficio 1, anno 2020 .
Dalla loro unione nasceva la figlia il 05/06/2022 a Padova (PD). Persona_1
In data 3.04.2024 la IG.ra depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella rappresentava che il marito aveva perso ogni affettività nei sui confronti,
assumendo altresì, negli ultimi mesi, caratteri piuttosto evidenti di totale disinteresse non solo verso di lei, ma anche nei confronti della figlia. Inoltre, ella deduceva di essere a conoscenza delle frequentazioni del marito con alcune prostitute, ma di non averglielo ancora rivelato, poiché temeva reazioni aggressive e sconsiderate da parte dello stesso, paure alimentate dal fatto che, dopo avergli manifestato la sola volontà di volersi separare, egli aveva minacciato di sottrarle la bambina e farla sparire.
Pertanto, temendo seriamente che il marito potesse fare del male alla figlia per vendicarsi, così come già minacciato, ed eccependo la pericolosità dello stesso,
anche in considerazione della cultura del suo paese d'origine e del pregiudizio che
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la sua presenza avrebbe potuto comportare a una crescita sana, serena ed equilibrata della figlia formulava, nel merito, le seguenti conclusioni: Per_1
“A) In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del IG. , in forza del disposto di cui Parte_3
all'art. 473-bis. 15 c.p.c., emettere nei suoi confronti un provvedimento di immediato allontanamento dalla casa coniugale atteso il
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