Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 2601
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 19.12.2024 la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5791/2021 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promossa da
LI IA ([...]) E LI BE
([...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Di Pumpo e dall'Avv. Andreea Ioana
Rus , giusta procura in calce all'atto di citazione , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Matteo Di Pumpo, sito in Roma alla Via Maurizio Bufalini n. 8;
ATTORI contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.(00884060526) in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano via
San Calimero 7;
CONVENUTA
Oggetto: intermediazione mobiliare;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19 dicembre 2024;
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deducendo che la convenuta aveva eseguito, nel periodo 21.1.13 e l 15.9.15, operazioni di compravendita dei titoli
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obbligazionari “BMPS 10/20 5,6%” (ISIN: XS0540544912), per un controvalore complessivo di Euro
332.172,17, sul conto corrente n. 3392 intestato a NI MI;
che in data 15.9.15 la convenuta aveva eseguito sul conto corrente n. 5345 collegato al deposito titoli n. 5345 all'epoca cointestato tra EN
MI NI MI e OB MI, l'acquisto di titoli obbligazionari BMPS 10/20 5,6% (ISIN:
XS0540544912), per un controvalore complessivo di Euro 50.890,56;
che, a causa del noto deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale della convenuta, era stato emesso il decreto legge n. 237 del 23.12.16 avente ad oggetto la forzosa conversione di alcune obbligazioni subordinate, comprese quelle BMPS 10/20 5,6% ISIN: XS0540544912, in azioni ordinarie di Banca MPS;
che tale decreto, emesso nel solco del decreto legislativo n. 180/2015 attuativo della direttiva 2014/59/UE;
che il predetto decreto legge n. 237, convertito in legge in data 17.2.2017, aveva disposto che i titoli subordinati LT II erano stati sottoposti alla ripartizione degli oneri fra creditori procedendo ad attribuire
“il valore economico da attribuire alle passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma
2” al “100% del valore nominale” per le obbligazioni XS0540544912 (art. 23);
che, a fronte di tale procedimento, NI MI si era trovato a detenere n. 40.462 azioni della convenuta nel dossier n.
3392 e EN, OB e NI MI si erano trovati a detenere, sul dossier n. 5345, n. 5780 azioni;
che NI MI aveva subito a causa delle operazioni di compravendita del 23/01/2013, del
24/02/2014, del 26/02/2014, del 19/03/2014, del 20/03/2014, del 27/10/2014, del 31/10/2014, del
25/02/2015 e del 15/09/2015 poste in essere dalla convenuta e riguardanti i titoli obbligazionari subordinati emessi dalla stessa BMPS, regolate sul c/c n. 3392, deposito titoli n. 3392, ammonta complessivamente ad Euro 283.597,54;
che analogamente EN, OB e NI MI, per effetto dell'operazione di acquisto del 15/09/2015 posta in essere da BMPS e riguardante i titoli obbligazionari subordinati emessi dalla stessa BMPS, regolata sul c/c n. 5345 collegato deposito titoli n. 5345, ammonta invece ad Euro 43.951,25;
che gli attori avevano presentato alla convenuta istanza ex art. 119 TUB, in data 13.2.19 e in data 17.4.2019, avente ad oggetto la documentazione relativa agli investimenti effettuati;
che la banca aveva adempiuto a tale richiesta parzialmente;
che non era presente nella documentazione consegnata un valido contratto per la prestazione di servizi di investimento sia con riferimento alle operazioni poste in essere in relazione al conto corrente n. 5345 di OB, NI e EN MI sia con riferimento alle operazioni poste in essere in relazione al conto corrente n. 3392 di NI
MI;
che la banca aveva prodotto sul punto un documento formato da una unica pagina con frammentare informazioni relative alle condizioni generali del rapporto banca- cliente, alla sezione prestazione servizi di investimento di base e alle condizioni economiche sezione del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento di base e alle relative condizioni giuridiche;
che tali documenti non erano mai stati consegnati e sottoscritti da NI MI;
che per altro il frontespizio prodotto dalla banca indicava che il documento era composto da 23 pagine, tuttavia non consegnate;
che mancava nella documentazione prodotta le condizioni normative del rapporto contrattuale e finanziario tra la
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banca convenuta e NI MI, mancando poi la firma di quest'ultimo;
che quindi non si era perfezionato alcun valido contratto sia con riferimento al rapporto n. 5345 sia per quello n. 3392;
che pertanto le operazioni di acquisito poste in essere dalla convenuta in relazione ai titoli obbligazionari oggetto di causa in assenza di un contratto per la prestazione di servizi di investimento ovvero di un contrato quadro di riferimento in contrasto con l'art. 23 TUF;
che tale norma prevedeva la forma scritta
a pena di nullità dei contratti di investimento c.d. contratto quadro;
che quindi l'ordine di negoziazione, per altro inesistente, era stato impartito sulla base di un rapporto invalido in quanto non regolato da contratto avente forma scritta;
che quindi l'operazione di acquisto compiuta dalla banca era nulla;
che pertanto sussisteva il diritto degli attori a conseguire la ripetizione da parte della banca della somma di €
43.951,25 relativa alle operazioni eseguite sul rapporto n. 5345 e di € 283.597,54 relativa alle operazioni eseguite sul rapporto n. 3392, oltre interessi dalla data di versamento di ogni singolo importo;
che inoltre, dalla documentazione trasmessa dalla banca, emergeva l'assenza di qualsivoglia documentazione comprovante l'ordine di acquisto impartito dagli attori per le operazioni di compravendita compiute in data l 15.9.15 relative al conto n. 5345 e nel periodo 23.1.13 -15.9.15 relative al conto n. 3392;
che quindi tali operazioni erano state poste in essere dalla convenuta in assenza di ordini da parte dei risparmiatori odierni attori;
che non erano state prodotte attestazioni cartacee, registrazioni telefoniche su nastro magnetico o supporto equivalente, ordini in via telematica aventi ad oggetto l'ordine di eseguire le operazioni oggetto di causa;
che ogni atto di negoziazione era infatti un autonomo atto negoziale e non una semplice istruzione data dal cliente;
che le attività negoziali poste in essere dalla convenuta erano quindi nulle ed invalide ai sensi del TUF e dell'art. 67 quinquies decies del Codice del Consumo;
che si trattava infatti di operazioni non richieste;
che la banca non aveva consegnato agli attori la ricezione degli ordini di investimento né la conferma della relativa esecuzione in violazione dell'art. 53 regolamento n.
16190/2007;
che anche per tale ragione sussisteva il diritto degli attori alla ripetizione delle somme spese per gli acquisti dei titoli oggetto di causa;
che la banca non aveva indicato la clausola di recesso anticipato di cui all'art. 30 I e VII comma TUF nei moduli o formulati dei contratti;
che ciò comportava la nullità di questi ultimi;
che infatti le operazioni erano state eseguite in luogo diverso dalla sede sociale della convenuta e eventualmente mediante comunicazione telefonica o telematica, applicandosi quindi la disciplina delle offerte fuori sede di cui al predetto art. 30 TUF;
che la conclusione di operazioni finanziarie senza la presenza fisica del cliente era regolamentata dall'art. 32 TUF che demandava alla
Consob la regolamentazione di tale fattispecie fermi i principi di cui al predetto art. 30 e del Codice del
Consumo;
che al cliente che concludeva via telefono ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza operazioni finanziarie si applicava la disciplina dell'offerta fuori sede e quindi anche l'obbligo ex art. 30 TUF dell'intermediario di avvisare il cliente della sua facoltà di recesso;
che l'omissione di tale attività era sanzionata dalla norma in esame con la nullità del contratto;
che sussisteva anche per tale ragione il diritto degli attori alla ripetizione delle somme sopra indicate;
che inoltre la banca aveva posto
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in essere le operazioni oggetto di causa senza fornire agli attori tutte le informative relative alla natura, alle caratteristiche alla provenienza e al rischio dei titoli in violazione degli artt. 1175 r 1375 c.c., dell'art.
21 TUF e dell'art. 27 Reg. Consob n. 16190/07;
che a fronte di tale inadempimento era poi irrilevante il fatto che il cliente avesse in passato eseguito operazioni similari, dovendo tali obblighi informativi essere compiuti prima dell'ordine di acquisto dei titoli e anche di rinnovo di titoli analoghi;
che la convenuta era rimasta inadempiente rispetto ai predetti obblighi informativi nei confronti degli attori in relazione a tutte le operazioni eseguite nei periodi oggetto di causa non avendo chiarito la natura subordinata Lower Tier
II dei titoli né la loro elevata complessità e quindi i relativi rischi;
che infatti i titoli negoziati erano le obbligazioni subordinate Lower Tier II caratterizzate dal fatto che il relativo pagamento/rimborso del capitale era subordinato al previo soddisfacimento degli altri creditori e in particolare dei detentori di obbligazioni ordinarie;
che non era stato evidenziato il rischio di perdita totale degli investimenti né la volatilità del prezzo di tali strumenti nonché il c.d. rischio emittente;
che inoltre non era stata resa informativa circa la natura non liquida delle obbligazioni BMPS;
che non era stato infine tradotto prodotto e reso fruibile agli attori le informazioni presenti nel Base Prospectus e Final terms di emissione delle
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