Trib. Foggia, sentenza 08/05/2024, n. 1258
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 777/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2014 promossa da:
UNICREDIT LEASING SPA (C.F. 03648050015), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO
ATTRICE contro
IO LI DI IN LO & C. SRL (C.F. 00407390715), con il patrocinio dell'avv. PAGLIONE FRANCESCO
CONVENUTA
RELAIS LEASCO S.R.L. (C.F. 05095970264), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di seguito esposti.
La Unicredit Leasing s.p.a. ha convenuto in giudizio la TO LI di SI FL & C. s.r.l. formulando le seguenti conclusioni in forza del contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 26.5.2010: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 6.3.2013 per effetto del legittimo esercizio, da parte di essa concedente, del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 co. 1 delle condizioni generali di contratto, o in subordine disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni;
condannare la società convenuta al rilascio dell'immobile oggetto del contratto di leasing, ubicato in Calenzano alla via San Morese nn. 52, 54 e 56, identificato in catasto al fg. 70 p.lla 63;
condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 100.014,26 a titolo di canoni scaduti ed insoluti, oltre all'indennità per ritardata restituzione dell'immobile commisurata al canone mensile pattuito di euro 6.142,33.
pagina 1 di 4
La TO LI di SI FL & C. s.r.l. ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c., salvo un equo indennizzo in favore della controparte, nonché il rimborso dei costi di ristrutturazione dell'immobile in leasing quantificati in complessivi euro 214.338,54.
Nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Relais Leasco s.r.l., quale nuova proprietaria dell'immobile oggetto di leasing e nuova titolare del credito derivante dal medesimo rapporto.
Orbene, rileva questo giudicante dagli atti allegati che il contratto di locazione finanziaria stipulato in data 26.5.2010 tra la concedente Unicredit Leasing s.p.a. e l'utilizzatrice TO LI di SI FL & C. s.r.l. ha ad oggetto una “unità immobiliare ristrutturanda” sita in Calenzano alla via San Morese nn. 52, 54 e 56.
Il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria è stato convenuto in complessivi euro 1.620.600,95 oltre iva, suddiviso in 216 canoni invariabili consecutivi, di cui il primo di euro
300.000,000 oltre iva pagato al primo giorno di decorrenza contrattuale ed i restanti 215 di euro
6142,33 ciascuno.
E' incontroverso il mancato pagamento dei canoni da parte della società utilizzatrice per complessivi euro 100.014,26 alla data del 17.5.2013.
Pertanto, legittimamente la società concedente ha comunicato in data 6.3.2013 la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 co. 1 delle condizioni generali del contratto, che prevede la risoluzione di diritto ed il conseguente obbligo di restituzione dell'immobile nelle ipotesi di cui al precedente art. 20, che a sua volta menziona, tra le altre, l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni previsto dall'art. 6.
La disciplina di cui all'art. 1526 co. 1 c.c. non è applicabile al caso di specie, in quanto le parti, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo, hanno previsto all'art. 21 co. 2 delle condizioni generali (clausola approvata specificamente per iscritto dalla società utilizzatrice) il diritto della concedente di trattenere i canoni già percepiti, oltre all'obbligo dell'utilizzatore di versare i canoni scaduti ed insoluti ala data della risoluzione.
Inoltre, la società concedente ha diritto ad un'indennità commisurata al canone contrattuale per il danno da ritardata restituzione dell'immobile. Infatti, l'art. 22 comma 2 delle condizioni generali prevede: “in caso di ritardo nella restituzione il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore una indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
La domanda riconvenzionale di rimborso dei costi di ristrutturazione dell'immobile nella misura di euro 214.338,54 non può essere accolta.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che le condizioni particolari del contratto di leasing (cfr. all. 1 del contratto) stabiliscono l'importo di euro 80.000,00 oltre iva quale limite di valore delle opere di edificazione da eseguirsi a cura dell'utilizzatore.
L'art. 4 comma XI delle condizioni generali dispone: “Considerato che il corrispettivo globale da pagare agli appaltatori è a forfait e senza revisione, tutti gli aspetti economici del rapporto, ed in particolare gli impegni di pagamento del Concedente, dovranno intendersi esclusivamente regolati, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1719, 1720 e 1721 cc, nell'ambito del presente contratto di locazione finanziaria;
in particolare…omissis…b) ogni maggior onere, anche per imprevedibile onerosità o difficoltà di esecuzione, nonché per varianti di progetto, anche se approvate dal concedente, sarà a totale carico dell'utilizzatore, che prontamente rifonderà al Concedente quanto
pagina 2 di 4 quest'ultimo fosse costretto a versare in virtù di sentenza, lodo arbitrale o altro provvedimento decisorio.”
Pertanto, il diritto dell'utilizzatore al rimborso dei costi di ristrutturazione è riconosciuto – a determinate condizioni, come di seguito si dirà - nel limite di euro 80.000,00 oltre iva convenzionalmente pattuito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 777/2014 promossa da:
UNICREDIT LEASING SPA (C.F. 03648050015), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO
ATTRICE contro
IO LI DI IN LO & C. SRL (C.F. 00407390715), con il patrocinio dell'avv. PAGLIONE FRANCESCO
CONVENUTA
RELAIS LEASCO S.R.L. (C.F. 05095970264), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di seguito esposti.
La Unicredit Leasing s.p.a. ha convenuto in giudizio la TO LI di SI FL & C. s.r.l. formulando le seguenti conclusioni in forza del contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 26.5.2010: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 6.3.2013 per effetto del legittimo esercizio, da parte di essa concedente, del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 co. 1 delle condizioni generali di contratto, o in subordine disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni;
condannare la società convenuta al rilascio dell'immobile oggetto del contratto di leasing, ubicato in Calenzano alla via San Morese nn. 52, 54 e 56, identificato in catasto al fg. 70 p.lla 63;
condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 100.014,26 a titolo di canoni scaduti ed insoluti, oltre all'indennità per ritardata restituzione dell'immobile commisurata al canone mensile pattuito di euro 6.142,33.
pagina 1 di 4
La TO LI di SI FL & C. s.r.l. ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c., salvo un equo indennizzo in favore della controparte, nonché il rimborso dei costi di ristrutturazione dell'immobile in leasing quantificati in complessivi euro 214.338,54.
Nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Relais Leasco s.r.l., quale nuova proprietaria dell'immobile oggetto di leasing e nuova titolare del credito derivante dal medesimo rapporto.
Orbene, rileva questo giudicante dagli atti allegati che il contratto di locazione finanziaria stipulato in data 26.5.2010 tra la concedente Unicredit Leasing s.p.a. e l'utilizzatrice TO LI di SI FL & C. s.r.l. ha ad oggetto una “unità immobiliare ristrutturanda” sita in Calenzano alla via San Morese nn. 52, 54 e 56.
Il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria è stato convenuto in complessivi euro 1.620.600,95 oltre iva, suddiviso in 216 canoni invariabili consecutivi, di cui il primo di euro
300.000,000 oltre iva pagato al primo giorno di decorrenza contrattuale ed i restanti 215 di euro
6142,33 ciascuno.
E' incontroverso il mancato pagamento dei canoni da parte della società utilizzatrice per complessivi euro 100.014,26 alla data del 17.5.2013.
Pertanto, legittimamente la società concedente ha comunicato in data 6.3.2013 la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 co. 1 delle condizioni generali del contratto, che prevede la risoluzione di diritto ed il conseguente obbligo di restituzione dell'immobile nelle ipotesi di cui al precedente art. 20, che a sua volta menziona, tra le altre, l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni previsto dall'art. 6.
La disciplina di cui all'art. 1526 co. 1 c.c. non è applicabile al caso di specie, in quanto le parti, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo, hanno previsto all'art. 21 co. 2 delle condizioni generali (clausola approvata specificamente per iscritto dalla società utilizzatrice) il diritto della concedente di trattenere i canoni già percepiti, oltre all'obbligo dell'utilizzatore di versare i canoni scaduti ed insoluti ala data della risoluzione.
Inoltre, la società concedente ha diritto ad un'indennità commisurata al canone contrattuale per il danno da ritardata restituzione dell'immobile. Infatti, l'art. 22 comma 2 delle condizioni generali prevede: “in caso di ritardo nella restituzione il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore una indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
La domanda riconvenzionale di rimborso dei costi di ristrutturazione dell'immobile nella misura di euro 214.338,54 non può essere accolta.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che le condizioni particolari del contratto di leasing (cfr. all. 1 del contratto) stabiliscono l'importo di euro 80.000,00 oltre iva quale limite di valore delle opere di edificazione da eseguirsi a cura dell'utilizzatore.
L'art. 4 comma XI delle condizioni generali dispone: “Considerato che il corrispettivo globale da pagare agli appaltatori è a forfait e senza revisione, tutti gli aspetti economici del rapporto, ed in particolare gli impegni di pagamento del Concedente, dovranno intendersi esclusivamente regolati, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1719, 1720 e 1721 cc, nell'ambito del presente contratto di locazione finanziaria;
in particolare…omissis…b) ogni maggior onere, anche per imprevedibile onerosità o difficoltà di esecuzione, nonché per varianti di progetto, anche se approvate dal concedente, sarà a totale carico dell'utilizzatore, che prontamente rifonderà al Concedente quanto
pagina 2 di 4 quest'ultimo fosse costretto a versare in virtù di sentenza, lodo arbitrale o altro provvedimento decisorio.”
Pertanto, il diritto dell'utilizzatore al rimborso dei costi di ristrutturazione è riconosciuto – a determinate condizioni, come di seguito si dirà - nel limite di euro 80.000,00 oltre iva convenzionalmente pattuito.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi