Trib. Messina, sentenza 15/01/2024, n. 101

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 15/01/2024, n. 101
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 101
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott. ssa Francesca Panarello, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13.12.2023 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 3271/2023 promossa da
RI LE AN (C.F. [...]), nata in [...] il [...], residente in [...](prov. Santa Fe), Calle Italia 1783 – Argentina, in proprio e unitamente al signor AN EO
LM OS nella loro qualità di esercenti la patria potestà sui loro tre figli minori: TI
LM (C.F. [...]), nato in [...] il [...] e residente in Rosario (prov. Santa
Fe), Calle Italia 1783-Argentina, GO LM (C.F. [...]), nato in [...] il [...] e residente in Rosario (prov. Santa Fe), Calle Italia 1783 - Argentina;
GU LM (C.F.
[...]), nata in [...] il [...] e residente in Rosario (prov. Santa Fe), Calle
Italia 1783- Argentina;
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pennisi del Foro di Roma (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Roma (RM), Piazza Giuseppe
Mazzini 27, giusta procura giusta procura in atti
ricorrenti
contro
Ministero dell'Interno, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. ADS80003660836, presso i cui uffici in Via dei
Mille is. 221, è ope legis domiciliato
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.2023. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 04.08.2023, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine esponevano: di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di IA
IN LA , fu IO LA e CA Schepis, nata a [...]ò (ME) il 30.07.1938;
che in data 17.05.1955, la signor a IA IN LA contraeva matrimonio in Argentina con il signor JO CO;
che dall'unione matrimoniale tra JO CO e IA IN LA nasceva in
Argentina il 7.07.1957 RA CO, la quale in data 19.10.1979 contraeva matrimonio in Argentina con DO NI AN;
che da quest'ultima unione matrimoniale nasceva in data 02.02.1984 in Argentina l'odierna ricorrente RI LE AN, la quale il 16.10.2011 contraeva matrimonio in Argentina con il signor AN EO LM OS;
che, infine, dal matrimonio tra AN EO LM OS e RI LE AN nascevano in Argentina TI
LM in data 6.06.2009, GO LM in data 9.08.2013 e GU LM in data
29.05.2016.
I ricorrenti precisavano, altresì, che l'ava IA IN LA decedeva in data 25.10.2018, in
Argentina, senza avere mai acquistato la cittadinanza argentina né ha mai iniziato le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Gli odierni ricorrenti, attesa l'impossibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa, adivano, pertanto, questo tribunale e chiedevano dichiararsi lo status di cittadini italiani iure sanguinis, in virtù degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n.
1 della legge n.555 del 1912
nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, nonché della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009 in forza della quale, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza va considerato uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura, anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, nel costituirsi in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, rimetteva al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica, al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, ribadendo
l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a dar luogo alla
diretta applicazione dei principî elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis;

Inoltre, l'Avvocatura dello Stato, nel riscontrare i notevoli ritardi in cui le competenti autorità incorrono, nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis, presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero, rilevava come tali ritardi siano dovuti all'abnorme mole di richieste, da parte dei discendenti dei cittadini italiani emigrati alla fine del 1800, e alle complessità procedimentali, che impongono ai funzionari preposti particolare cautela nell'esame della documentazione, spesso di difficile reperimento, ove non a rischio di falsificazione.
Pertanto, parte resistente, nel considerare che la competente autorità amministrativa rimane vincolata all'applicazione letterale di una disposizione ancora vigente, chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dei validi motivi per la compensazione delle spese lite.
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