Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 503
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa I C - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4058 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione
consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine C.F._1
del ricorso, dall'avv. B TZIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._2
del ricorso, dall'avv. BONFA' DANIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/3/2024, e Parte_1 CP_1
, - premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano il
[...]
5/9/2005 da cui nascevano (29.05.2006) e (12.01.2021), Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione
materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la
decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- Disporre
l'affido condiviso dei figli minori e , con residenza Per_1 Per_2
privilegiata con la madre attualmente in Ercolano alla via San Vito nr.
65 nella casa familiare con la volontà della sig.ra ;
- I genitori si Pt_1
impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in
particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle
2
questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-
Che al sig. verrà garantito il diritto di visita ai minori, CP_1
prevedendo che lo stesso potrà vedere i figli secondo le modalità di
seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato
compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e con quelli di salute e di
studio dei figli. - Ad ogni buon conto egli dovrà e potrà vedere i figli:
1) due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle
ore 21:00;
2) i minori trascorreranno, in via alternativa con il padre e la madre un
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