Trib. Lecce, sentenza 22/04/2024, n. 1518
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice dott.ssa Eleonora Guido Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3945/2023 R.G. contenzioso, vertente
TRA
P.M. LECCE;
RICORRENTE
E
IO LO;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha chiesto la pronunzia di interdizione di FI LO, nato a [...] il [...] e sprovvisto di fissa dimora.
In particolare, parte ricorrente ha esposto che FI LO è affetto da “schizofrenia indifferenziata disturbi della personalità borderline”, patologia tale da determinare una condizione di abituale infermità di mente dell'interdicendo, al punto da renderlo del tutto incapace
d'intendere e di volere e da imporre continuamente le cure presso diversi CIM.
È rimasto contumace il resistente, sebbene alle varie udienze sia comparso il suo Amministratore di sostegno, il quale – all'udienza dell'11.04.2024 – ha rappresentato che il resistente è persona violenta e socialmente pericolosa.
1
Si è proceduto all'ascolto dell'interdicendo e allo svolgimento di una CTU medico-legale.
All'udienza dell'11.04.2024, una volta precisate le conclusioni con rinuncia dei termini di cui all'art.
190 c.p.c., il G.I. ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
* * * * *
La domanda è fondata.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità
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