Trib. Pisa, sentenza 04/11/2024, n. 640
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 819/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23.10.2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giorgio Leoncini e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San
Miniato (PI), al Largo Don Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.6.2023, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente come supplente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, più in particolare, negli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021 e 2021-2022.
Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
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2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il
non si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia. CP_1
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
4. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Controparte_3
In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n.
107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
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del