Trib. Taranto, sentenza 23/07/2024, n. 2106
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. M C Presidente
Dott.ssa P G N G est.
Dott.ssa A C Gdice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3118 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione all'udienza del 28.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nato a Taranto il 10.05.1957, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D G (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al C.so Uberto n. 91, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E
nata a Taranto il 14.01.1964, (C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. M L (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio dello stesso sito in Taranto alla Via Abruzzo n. 28, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 28.02.2024 e per il P.M con visto del 20.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1512/2020, depositata in data 19.09.2020, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma le parti formulavano le richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale della resistente, in quanto la prova testi ammessa dal precedente Relatore non veniva espletata stante la decadenza di parte ricorrente, che non ottemperava alla citazione in giudizio dei testi. All'udienza del
28.02.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
Parte ricorrente domandava la revoca dell'assegno previsto in favore della moglie in sede di separazione e in subordine una congrua riduzione dello stesso. La resistente costituitasi in giudizio domandava in riconvenzionale la previsione di un assegno divorzile maggiore rispetto a quanto statuito nel giudizio di separazione, che quantificava in euro 1.000,00 mensili.
In sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 650,00 mensili. All'udienza presidenziale del 14.10.2019 venivano confermate le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da
della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto ed in via gradata la riduzione rispetto CP_1
a quanto statuito in sede di separazione, il Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. M C Presidente
Dott.ssa P G N G est.
Dott.ssa A C Gdice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3118 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione all'udienza del 28.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nato a Taranto il 10.05.1957, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D G (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al C.so Uberto n. 91, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E
nata a Taranto il 14.01.1964, (C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. M L (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio dello stesso sito in Taranto alla Via Abruzzo n. 28, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 28.02.2024 e per il P.M con visto del 20.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1512/2020, depositata in data 19.09.2020, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma le parti formulavano le richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante interrogatorio formale della resistente, in quanto la prova testi ammessa dal precedente Relatore non veniva espletata stante la decadenza di parte ricorrente, che non ottemperava alla citazione in giudizio dei testi. All'udienza del
28.02.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
Parte ricorrente domandava la revoca dell'assegno previsto in favore della moglie in sede di separazione e in subordine una congrua riduzione dello stesso. La resistente costituitasi in giudizio domandava in riconvenzionale la previsione di un assegno divorzile maggiore rispetto a quanto statuito nel giudizio di separazione, che quantificava in euro 1.000,00 mensili.
In sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 650,00 mensili. All'udienza presidenziale del 14.10.2019 venivano confermate le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da
della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto ed in via gradata la riduzione rispetto CP_1
a quanto statuito in sede di separazione, il Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio
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